| 1. L'Ente nazionale delle costruzioni e delle gestioni
aeroportuali:
a) elabora i piani regolatori aeroportuali;
b) elabora i progetti di massima ed esecutivi delle
infrastrutture aeroportuali ed approva i progetti elaborati da
terzi;
c) predispone i capitolati tecnici e gli schemi di
contratti di appalto;
d) espleta le gare d'appalto e stipula i relativi
contratti;
e) provvede agli espropri necessari per la
realizzazione delle infrastrutture aeroportuali;
f) provvede alla direzione, vigilanza e collaudo
dei lavori di competenza;
g) provvede alla realizzazione diretta ed alla
manutenzione delle infrastrutture e degli impianti nonché
all'acquisto di mezzi e macchinari;
h) può affidare in concessione i singoli beni e le
aree aeroportuali, ai fini dell'esercizio di attività
commerciali;
i) provvede alla gestione degli aeroporti con
esclusione dei sistemi aeroportuali di cui all'articolo 11;
l) affida in concessione la gestione totale o
parziale di singoli aeroporti o di sistemi aeroportuali;
m) provvede al controllo sulla esecuzione delle
convenzioni disciplinanti le concessioni di cui alle lettere
h) ed l);
n) predispone gli elementi tecnicoeconomici
necessari alla determinazione dei diritti di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e delle
tariffe aeroportuali;
o) provvede all'accertamento, alla registrazione,
all'imputazione e riscossione dei diritti aeroportuali di cui
alla legge 5 maggio 1976, n. 324, con esclusione di quelli
attribuiti direttamente dalla legge agli enti di gestione;
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p) provvede all'attività di ricerca, di studio e di
rilevazione statistica, in collegamento con amministrazioni,
enti e società del settore del trasporto aereo;
q) provvede al coordinamento e al controllo dei
servizi aeroportuali svolti da terzi;
r) provvede al potenziamento, all'ammodernamento,
alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e
visuale, alla loro installazione e manutenzione;
s) provvede alle acquisizioni di terreno e alla
costruzione delle opere demaniali necessarie alle
realizzazioni degli impianti di cui alla lettera r).
2. Le funzioni attinenti il potenziamento,
l'ammodernamento, la costruzione di impianti ed apparati di
assistenza radio e visuale, la loro installazione, ivi
comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali, e la
loro manutenzione, attribuite, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, all'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
sono trasferite all'Ente nazionale delle costruzioni e delle
gestioni aeroportuali.
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