| 1. L'ente di cui all'articolo 7 è retto da un comitato
composto da un presidente, nominato dal Ministro dei trasporti
su proposta del segretario generale del trasporto aereo, il
cui mandato è quinquennale, rinnovabile per non più di una
volta, e da sei consiglieri aventi particolari capacità
tecniche in relazione ai compiti loro affidati.
2. I consiglieri del comitato sono nominati, con mandato
quinquennale, con decreto del Ministro dei trasporti.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le
norme di organizzazione e funzionamento del comitato.
4. Al presidente ed ai componenti del comitato nonché al
segretario spetta un compenso annuo che è determinato con
Pag. 11
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro. Agli stessi spettano, qualora risiedano
in località diversa dalla sede del comitato, per l'effettiva
partecipazione alle riunioni del comitato medesimo, il
rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione
previsti dalle disposizioni in vigore per gli impiegati delle
amministrazioni dello Stato.
| |