| 1. I sistemi di cui all'articolo 11 sono costituiti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni determinati
con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, che specificheranno le modalità per l'inserimento
nei nuovi sistemi della attuale proprietà azionaria della SEA
di Milano, della SACBO di Bergamo e della Società aeroporti di
Roma, identificando le quote dei conferimenti patrimoniali e
finanziari dello Stato nei sistemi. A tale scopo dovranno
essere valutati gli investimenti passati e presenti
direttamente o indirettamente a carico dello Stato.
2. Le quote azionarie dei gestori aeroportuali che abbiano
effettuato investimenti sugli aeroporti di cui al comma 1
dell'articolo 11 e che siano in possesso di soggetti privati
dovranno essere riscattate dal nuovo sistema autonomo
aeroportuale.
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