| 1. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea di
cui all'articolo 13 occorre la presenza della maggioranza dei
componenti, compreso il presidente.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di
parità prevale il voto del presidente.
3. L'assemblea è convocata dal presidente o, in sua
assenza, dal consigliere designato ai sensi del comma 2
dell'articolo 16, anche su richiesta di un terzo dei suoi
componenti.
4. Le modalità di funzionamento dell'assemblea saranno
stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del
Ministro dei trasporti, previa deliberazione dell'assemblea
stessa.
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