| 1. Le deliberazioni dell'assemblea e del presidente
nell'ambito delle proprie competenze sono esecutive.
2. Il Ministro dei trasporti, con richiesta motivata da
formulare entro il termine di venti giorni dal ricevimento,
può disporre la sospensione della deliberazione adottata.
3. Nel caso in cui la deliberazione contrasti con le
finalità attribuite dalla presente legge al sistema autonomo
aeroportuale e con direttive generali da esso impartite, il
Ministro dei trasporti può disporne l'annullamento nei
successivi venti giorni dal ricevimento dei richiesti
chiarimenti integrativi di giudizio.
4. In caso di accertata irregolarità o di deficienze tali
da compromettere il normale funzionamento
tecnico-amministrativo o la efficienza economico-finanziaria
del sistema autonomo aeroportuale, oppure di ripetute
inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti,
l'assemblea può essere sciolta con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta dello stesso Ministro dei trasporti. In
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tale caso i poteri del presidente dell'assemblea sono
attribuiti ad un commissario che viene nominato con lo stesso
decreto di scioglimento dell'assemblea. Entro tre mesi dalla
nomina del commissario deve essere ricostituita l'assemblea.
Con le stesse procedure di cui al comma 5 dell'articolo 11 il
presidente del sistema autonomo aeroportuale può essere
sostituito per gravi ragioni.
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