| 1. Il presidente del sistema autonomo aeroportuale:
a) ha la legale rappresentanza del sistema autonomo
aeroportuale dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità
amministrativa e finanziaria;
b) convoca e presiede l'assemblea, vigila
sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
c) sottoscrive con firma unica gli atti e i
documenti del sistema autonomo aeroportuale.
2. Nella prima seduta dell'assemblea è nominato il
componente destinato a sostituire il presidente in caso di
assenza o di impedimento.
3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere
confermato una sola volta. Determinati poteri inerenti alla
rappresentanza del sistema autonomo aeroportuale possono
essere dal presidente delegati ad altri organi, centrali e
periferici, del sistema, sentita l'assemblea.
4. Il presidente non può esercitare altri uffici e gli è
assegnata una indennità annuale deliberata dall'assemblea.
5. Il presidente è capo dell'amministrazione autonoma del
sistema aeroportuale e delegato del Governo.
6. Il presidente è la massima autorità governativa
sull'aeroporto. Esso provvede con propri decreti alla
esecuzione delle deliberazioni prese sotto la sua presidenza
dall'assemblea, e dispone di tutti gli oggetti appartenenti
all'amministrazione.
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7. Come delegato del Governo il presidente, in materia di
polizia amministrativa, polizia della navigazione e polizia
degli aerodromi può emettere ordinanze e richiedere
l'assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione e,
nell'interesse generale, può disporre l'espulsione di persone
dall'aeroporto e la rimozione e la vendita, nelle forme
legali, di merci o cose giacenti nell'ambito aeroportuale, che
non siano in consegna alla dogana, acquisendo il ricavato al
fondo cassa del sistema aeroportuale, qualora non venga
reclamato dagli aventi diritto entro i termini previsti dalla
legge.
8. Sono inoltre devolute al presidente del sistema
aeroportuale tutte le funzioni, i poteri e le responsabilità
attualmente attribuiti al direttore dell'aeroporto dal codice
della navigazione e dalle leggi vigenti.
9. Nell'ambito dell'aeroporto il presidente può inoltre
sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione
dell'attività individuale o collettiva; può disporre, mediante
corrispettivo, la requisizione di cose ed in genere ordinare
quanto necessario per assicurare la continuità e il regolare
svolgimento dei servizi aeroportuali e dei trasporti aerei.
10. Il presidente coordina lo svolgimento dei servizi
pubblici e di Stato nell'ambito aeroportuale.
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