| 1. Il sistema autonomo aeroportuale provvede, a sua cura e
spese, al servizio antincendio, ai controlli di sicurezza
aeroportuale, ai servizi di pronto soccorso aeroportuale, alla
sorveglianza dei beni di sua pertinenza e, ove richiesto, può
mettere a disposizione servizi di supporto per l'espletamento
delle formalità doganali.
2. Restano salve le attuali disposizioni legislative sulle
competenze del Ministero dell'interno in materia di polizia di
frontiera, del Ministero delle finanze in materia doganale e
del Ministero della sanità in materia di controlli sanitari,
con il coordinamento del presidente del sistema autonomo
aeroportuale.
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3. In caso di incidente aereo la competenza del sistema
aeroportuale è limitata allo sgombero dei relitti, previa
autorizzazione delle autorità inquirenti.
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