| 1. Gli organi preposti alle strutture periferiche dell'Ente
nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali,
eccezion fatta per i sistemi aeroportuali di Roma e Milano di
cui all'articolo 11, esercitano le funzioni ed i poteri
attribuiti dalle norme del codice della navigazione al
direttore dell'aeroporto.
2. Gli organi periferici coordinano le attività svolte
dalle altre amministrazioni e dai soggetti privati che operano
nell'ambito aeroportuale. A tal fine emanano ordinanze
vincolanti dirette a garantire l'espletamento delle diverse
competenze e la funzionalità dei servizi affidati a terzi;
adottano altresì, previa diffida, provvedimenti sostitutivi
nei casi di inadempimento da parte dei soggetti privati agli
obblighi derivanti dal servizio pubblico.
3. Quando si prospetti l'eventualità di gravi disservizi,
tali da compromettere l'ordine pubblico e la sicurezza
pubblica, il dirigente preposto all'organo periferico
riferisce al prefetto competente, proponendo l'adozione di
provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e ne dà immediata comunicazione al
Ministro dei trasporti.
4. Gli organi periferici provvedono alla direzione ed alla
gestione degli aeroporti sulla base di criteri di economicità,
nel rispetto della pianificazione tecnica e finanziaria.
| |