Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1900
DDL0460-0021
Progetto di legge Camera n. 460 - testo presentato - (DDL11-460)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C460. TESTIPDL
...C460.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC460 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Le funzioni concernenti l'elaborazione della normativa
  operativa, il controllo e l'approvazione dei manuali
  operativi, la programmazione in materia di produzione di
  aeromobili, motori, strumenti,
 
                              Pag. 18
 
  equipaggiamenti vari di bordo e parti di ricambio
  interessanti l'aviazione civile, attribuite ai sensi del
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n.
  825, alla competenza del Servizio della navigazione aerea
  della direzione generale dell'aviazione civile sono trasferite
  al Registro aeronautico italiano.
    2.  Il controllo a terra e in volo sulla rispondenza degli
  impianti visivi e di radioassistenza, attribuito, ai sensi del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145,
  all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
  aereo generale, è trasferito al Registro aeronautico
  italiano.
    3.  Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
  il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il
  contingente di personale tecnico-aeronautico da trasferire al
  Registro aeronautico italiano, previa domanda degli
  interessati, le modalità del trasferimento e i criteri per
  l'inquadramento nell'ente.  Con lo stesso decreto sono
  determinate le tabelle di equiparazione tra le qualifiche
  rivestite dai dipendenti del Registro aeronautico italiano e
  quelle in possesso del personale della Direzione generale
  dell'aviazione civile.
    4.  Il tariffario per le funzioni di cui al comma 2 è
  determinato con le stesse modalità previste per i tariffari
  propri del Registro aeronautico italiano.
    5.  Il Registro aeronautico italiano è autorizzato a
  provvedere all'assunzione diretta di 20 piloti di
  professionalità già formata da inquadrare in apposito ruolo,
  di 20 ingegneri abilitati ed iscritti nel relativo albo
  professionale e di 20 tecnici aeronautici da destinare alle
  nuove funzioni attribuite al Registro aeronautico italiano.
    6.  Il Registro aeronautico italiano può delegare a privati,
  la cui qualificazione e capacità sia nota all'ente e da esso
  riconosciuta, i controlli sulle costruzioni e sull'esercizio
  degli aeromobili civili, previsti dall'articolo 1 del regio
  decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito dalla
  legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché dall'articolo 2, primo
  comma, numeri 1) e 2),
 
                              Pag. 19
 
  dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 2 marzo 1971, n. 285, come modificato con
  decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1984, n.
  1090.
    7.  Nell'ambito della delega di cui al comma 6 competono al
  Registro aeronautico italiano la vigilanza e le verifiche
  circa l'attività svolta dal delegato.
    8.  Il Registro aeronautico italiano adegua il proprio
  statuto alle norme di cui al presente articolo.
    9.  Le spese derivanti dall'applicazione del presente
  articolo gravano sul bilancio del Registro aeronautico
  italiano.
 
DATA=920429 FASCID=DDL11-460 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0460 TOTPAG=0019 TOTDOC=0021 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=031 PAGFIN=0019 RIGFIN=013 UPAG=SI PAGEIN=17 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=046000 00 FASCIDC=11DDL0460 SORTNAV=0046000 000 00000 ZZDDLC460 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati