| 1. Le funzioni concernenti l'elaborazione della normativa
operativa, il controllo e l'approvazione dei manuali
operativi, la programmazione in materia di produzione di
aeromobili, motori, strumenti,
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equipaggiamenti vari di bordo e parti di ricambio
interessanti l'aviazione civile, attribuite ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n.
825, alla competenza del Servizio della navigazione aerea
della direzione generale dell'aviazione civile sono trasferite
al Registro aeronautico italiano.
2. Il controllo a terra e in volo sulla rispondenza degli
impianti visivi e di radioassistenza, attribuito, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145,
all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale, è trasferito al Registro aeronautico
italiano.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il
contingente di personale tecnico-aeronautico da trasferire al
Registro aeronautico italiano, previa domanda degli
interessati, le modalità del trasferimento e i criteri per
l'inquadramento nell'ente. Con lo stesso decreto sono
determinate le tabelle di equiparazione tra le qualifiche
rivestite dai dipendenti del Registro aeronautico italiano e
quelle in possesso del personale della Direzione generale
dell'aviazione civile.
4. Il tariffario per le funzioni di cui al comma 2 è
determinato con le stesse modalità previste per i tariffari
propri del Registro aeronautico italiano.
5. Il Registro aeronautico italiano è autorizzato a
provvedere all'assunzione diretta di 20 piloti di
professionalità già formata da inquadrare in apposito ruolo,
di 20 ingegneri abilitati ed iscritti nel relativo albo
professionale e di 20 tecnici aeronautici da destinare alle
nuove funzioni attribuite al Registro aeronautico italiano.
6. Il Registro aeronautico italiano può delegare a privati,
la cui qualificazione e capacità sia nota all'ente e da esso
riconosciuta, i controlli sulle costruzioni e sull'esercizio
degli aeromobili civili, previsti dall'articolo 1 del regio
decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito dalla
legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché dall'articolo 2, primo
comma, numeri 1) e 2),
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dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 2 marzo 1971, n. 285, come modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1984, n.
1090.
7. Nell'ambito della delega di cui al comma 6 competono al
Registro aeronautico italiano la vigilanza e le verifiche
circa l'attività svolta dal delegato.
8. Il Registro aeronautico italiano adegua il proprio
statuto alle norme di cui al presente articolo.
9. Le spese derivanti dall'applicazione del presente
articolo gravano sul bilancio del Registro aeronautico
italiano.
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