| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "compensazioni industriali", gli acquisti di
beni e servizi di produzione italiana, effettuati da soggetti
esteri pubblici o privati, computati ai fini della verifica
della bilancia commerciale estera dell'Italia nel settore dei
beni e servizi ad alta tecnologia per la difesa, a fronte ed
in relazione al contemporaneo acquisto di beni e servizi
esteri destinati all'Amministrazione della difesa;
b) per "equo ritorno", l'entità delle compensazioni
industriali richieste da parte italiana, per conseguire il
bilanciamento dell'interscambio commerciale dell'Italia con
uno o più Paesi nel settore specifico dei beni e servizi ad
alta tecnologia per la difesa.
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