| (Accordi internazionali).
1. Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, è delegato a concludere, nelle idonee sedi
internazionali, accordi bilaterali e multilaterali volti a
facilitare l'applicazione, su base di reciprocità, del
principio dell'equo ritorno.
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