| (Strutture amministrative).
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è
istituito, presso il Ministero della difesa, nell'ambito
dell'Ufficio del Segretario generale, l'Ufficio centrale per
le compensanzioni industriali.
2. I compiti dell'Ufficio centrale per le compensazioni
industriali sono i seguenti:
a) rendere noti alle aziende italiane i bandi di
gara emessi presso i Paesi esteri per l'acquisizione di beni e
servizi ad alta tecnologia per la difesa;
b) coordinare il sostegno alle aziende italiane ai
fini della partecipazione alle gare all'estero, anche mediante
le strutture del Ministero della difesa esistenti
all'estero;
c) istituire un repertorio dei contratti e degli
ordini emessi a livello internazionale nel settore degli
acquisti di beni e servizi ad alta tecnologia per la
difesa;
d) tenere aggiornata la situazione
dell'interscambio commerciale italiano nel settore dei beni e
servizi ad alta tecnologia per la difesa;
Pag. 6
e) formulare proposte in ordine alle iniziative
contrattuali, industriali e politiche idonee all'ottenimento
delle compensazioni industriali ed al perseguimento del giusto
ritorno.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2,
l'Ufficio centrale per le compensazioni industriali attua il
coordinamento con le competenti strutture del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
| |