| 1. Per potenziare lo scambio di esperienze, di studi e di
iniziative, nonché per svolgere opera di formazione permanente
ai più alti livelli scientifici e culturali, la Presidenza del
Consiglio dei ministri costituisce, sentito il comitato di cui
all'articolo 3, un consorzio con enti pubblici e privati,
operante secondo le norme del codice civile.
Pag. 10
2. Il consorzio ha sede presso l'università "Federico II"
di Napoli e, per l'assolvimento delle proprie finalità, si
avvale di un comitato scientifico costituito: dal presidente
del Consiglio nazionale delle ricerche, dal rettore della
università "Federico II" di Napoli, dai rettori delle
università di Bari, della Calabria, di Cagliari, di Sassari e
di Palermo, da cinque membri nominati dal Presidente del
Consiglio dei ministri, da cinque membri nominati dalla
Comunità economica europea, e da altri designati singolarmente
da enti pubblici o privati che contribuiscano con almeno 500
milioni di lire prelevati dalle proprie disponibilità di
bilancio.
3. Per l'assolvimento delle proprie finalità e tenendo
conto della integralità dei contenuti culturali da garantire
alle stesse, il consorzio stipula contratti di diritto privato
con studiosi di comprovato valore scientifico.
4. Nel triennio successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, ai conferenti capitali e beni a
fondazioni, anche di nuova costituzione, che abbiano ad
oggetto attività di promozione culturale, concorrenti con le
finalità perseguite da parte del consorzio ed ad esse
direttamente collegate, come stabilito al comma 1, si
applicano i benefìci fiscali previsti per gli atti di
liberalità in favore di fondazioni ed enti morali.
| |