| 1. Il fondo di cui all'articolo 1 è alimentato con un
finanziamento iscritto in un apposito capitolo dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per una
somma pari a lire 7 miliardi per il 1992, lire 7 miliardi per
il 1993 e lire 7 miliardi per il 1994.
2. All'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle
spese provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri
secondo norme adottate, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro del
tesoro. Tali norme devono consentire
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rapidità di spesa prevedendo controlli sulle delibere di
spesa e sull'effettiva destinazione dei fondi entro quindici
giorni dalla assunzione dell'atto deliberativo e di spesa.
3. Le somme non impegnate per le finalità di cui
all'articolo 2, purché nel limite del 30 per cento del totale,
sono devolute al consorzio di cui all'articolo 4.
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