| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 7 miliardi annui per il triennio 1992-1994,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di
assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e
pensionati".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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