| Onorevoli Colleghi! -- Esiste dal 1977 una proposta di
legge, già presentata durante le ultime tre legislature e che
era in stato di relazione alla Presidenza in data 31 luglio
1986, la quale non può essere ulteriormente disattesa.
Tale proposta di legge, che si ripropone come era in stato
di relazione alla Presidenza, riguarda i cittadini italiani
che prestano la loro opera quali dipendenti delle
organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia e per i
quali non esiste uno status giuridico che li inquadri
nella vigente legislazione italiana in materia di lavoro e
previdenza sociale.
Essi sono stati infatti quasi del tutto ignorati dalla
nostra legislazione, ove si eccettuino la legge 30 aprile
1969, n. 153, che si è limitata ad estendere ai dipendenti
delle organizzazioni internazionali
la possibilità di riscattare in proprio, ai fini della
pensione INPS, il lavoro da essi prestato all'estero, e la
legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativa alla "Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di
sviluppo", che, per soli trenta giorni, prevedeva l'impiego
dei funzionari di cittadinanza italiana che svolgevano
l'attività da almeno due anni presso le organizzazioni
internazionali per compiti di assistenza tecnica e per
l'attività di cooperazione allo sviluppo (vedi articolo 12,
comma 6, lettera b).
Appare quindi quanto mai opportuno introdurre una più
duratura disciplina per i cittadini italiani che prestano o
hanno prestato servizio quali dipendenti delle organizzazioni
internazionali, dando loro la possibilità di partecipare ai
concorsi banditi dalle amministrazioni pubbliche e, nel
Pag. 2
caso di assunzione, di poter riscattare a proprio carico gli
anni di servizio prestati presso le organizzazioni
internazionali.
La posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali
italiani autorizzati ad esercitare le loro funzioni presso
enti internazionali o Stati esteri è già disciplinata dalla
legge 27 luglio 1962, n. 1114, ed ora anche dalla legge n. 49
del 26 febbraio 1987. Sembra pertanto equo riconoscere uno
status giuridico analogo anche a quei cittadini italiani
assunti direttamente dalle organizzazioni internazionali.
Esistono altre ragioni oggettive che rafforzano la validità
di una tale proposta di legge. Come è noto la scuola italiana
è carente, specialmente per quanto riguarda l'insegnamento
linguistico, nella preparazione di giovani da utilizzare verso
la funzione pubblica internazionale. Anche disponendo di
soggetti che hanno acquisito le necessarie qualifiche
studiando anche all'estero, manca loro un incentivo che li
spinga a prestare la loro opera presso le organizzazioni
internazionali. Infatti
qualora il cittadino italiano "internazionale" fosse in
qualche modo più protetto da una adeguata legislazione e
soprattutto tutelato mediante un sistema volto a consentire un
reinserimento nell'amministrazione pubblica italiana, si
creerebbero i presupposti per una maggiore mobilità ed un
interscambio fra l'amministrazione pubblica internazionale e
quella italiana. Ciò non potrebbe che giovare a quest'ultima,
consentendole di fruire di esperienze e conoscenze, acquisite
all'estero o comunque in un ambiente internazionale, che
spaziano da quelle linguistiche a quelle relative a metodi
organizzativi e di lavoro diversi da quelli italiani, specie
nel campo della cooperazione allo sviluppo, che è diventato un
punto di forza della politica estera italiana.
Queste le motivazioni alla base della presente proposta di
legge. Comunque c'è da aggiungere che la natura e gli effetti
degli articoli previsti nella proposta di legge non comportano
alcun aggravio per l'erario.
| |