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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1919
DDL0472-0002
Progetto di legge Camera n. 472 - testo presentato - (DDL11-472)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C472. TESTIPDL
...C472.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC472 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Esiste dal 1977 una proposta di
  legge, già presentata durante le ultime tre legislature e che
  era in stato di relazione alla Presidenza in data 31 luglio
  1986, la quale non può essere ulteriormente disattesa.
    Tale proposta di legge, che si ripropone come era in stato
  di relazione alla Presidenza, riguarda i cittadini italiani
  che prestano la loro opera quali dipendenti delle
  organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia e per i
  quali non esiste uno  status  giuridico che li inquadri
  nella vigente legislazione italiana in materia di lavoro e
  previdenza sociale.
    Essi sono stati infatti quasi del tutto ignorati dalla
  nostra legislazione, ove si eccettuino la legge 30 aprile
  1969, n. 153, che si è limitata ad estendere ai dipendenti
  delle organizzazioni internazionali
  la possibilità di riscattare in proprio, ai fini della
  pensione INPS, il lavoro da essi prestato all'estero, e la
  legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativa alla "Nuova disciplina
  della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di
  sviluppo", che, per soli trenta giorni, prevedeva l'impiego
  dei funzionari di cittadinanza italiana che svolgevano
  l'attività da almeno due anni presso le organizzazioni
  internazionali per compiti di assistenza tecnica e per
  l'attività di cooperazione allo sviluppo (vedi articolo 12,
  comma 6, lettera  b).
    Appare quindi quanto mai opportuno introdurre una più
  duratura disciplina per i cittadini italiani che prestano o
  hanno prestato servizio quali dipendenti delle organizzazioni
  internazionali, dando loro la possibilità di partecipare ai
  concorsi banditi dalle amministrazioni pubbliche e, nel
 
                               Pag. 2
 
  caso di assunzione, di poter riscattare a proprio carico gli
  anni di servizio prestati presso le organizzazioni
  internazionali.
    La posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali
  italiani autorizzati ad esercitare le loro funzioni presso
  enti internazionali o Stati esteri è già disciplinata dalla
  legge 27 luglio 1962, n. 1114, ed ora anche dalla legge n. 49
  del 26 febbraio 1987.  Sembra pertanto equo riconoscere uno
  status  giuridico analogo anche a quei cittadini italiani
  assunti direttamente dalle organizzazioni internazionali.
    Esistono altre ragioni oggettive che rafforzano la validità
  di una tale proposta di legge.  Come è noto la scuola italiana
  è carente, specialmente per quanto riguarda l'insegnamento
  linguistico, nella preparazione di giovani da utilizzare verso
  la funzione pubblica internazionale.  Anche disponendo di
  soggetti che hanno acquisito le necessarie qualifiche
  studiando anche all'estero, manca loro un incentivo che li
  spinga a prestare la loro opera presso le organizzazioni
  internazionali.  Infatti
  qualora il cittadino italiano "internazionale" fosse in
  qualche modo più protetto da una adeguata legislazione e
  soprattutto tutelato mediante un sistema volto a consentire un
  reinserimento nell'amministrazione pubblica italiana, si
  creerebbero i presupposti per una maggiore mobilità ed un
  interscambio fra l'amministrazione pubblica internazionale e
  quella italiana.  Ciò non potrebbe che giovare a quest'ultima,
  consentendole di fruire di esperienze e conoscenze, acquisite
  all'estero o comunque in un ambiente internazionale, che
  spaziano da quelle linguistiche a quelle relative a metodi
  organizzativi e di lavoro diversi da quelli italiani, specie
  nel campo della cooperazione allo sviluppo, che è diventato un
  punto di forza della politica estera italiana.
    Queste le motivazioni alla base della presente proposta di
  legge.  Comunque c'è da aggiungere che la natura e gli effetti
  degli articoli previsti nella proposta di legge non comportano
  alcun aggravio per l'erario.
 
DATA=920429 FASCID=DDL11-472 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0472 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=047200 00 FASCIDC=11DDL0472 SORTNAV=0047200 000 00000 ZZDDLC472 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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