| (Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti
formali in materia tributaria).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi concernenti il riordino e la semplificazione della
disciplina relativa agli obblighi contabili degli esercenti
attività d'impresa e degli esercenti arti e professioni, nei
termini di cui all'articolo 21 e secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) revisione della disciplina della tenuta delle
scritture contabili, adottando, ove possibile, un unico
criterio uniforme rilevante per tutti i tributi e limitando
gli adempimenti a quelli strettamente necessari;
b) ai fini delle imposte sui redditi:
1) soppressione delle scritture contabili e dei
relativi adempimenti riguardanti i conti individuali di cui
all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e del repertorio annuale della
clientela di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17;
2) previsione che, in luogo della tenuta del
registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
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1973, l'indicazione dei dati di cui allo stesso articolo
16 possa avvenire, con i criteri e le modalità stabiliti nel
medesimo articolo, in altre scritture contabili
obbligatorie;
3) esclusione dell'indicazione sui registri di cui
agli articoli 18 e 19 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 dei dati risultanti dai libri
paga;
4) individuazione delle ipotesi in cui, per la
natura e le dimensioni dell'attività svolta, la registrazione
cronologica della documentazione comprovante le spese
sostenute può essere sostituita dall'annotazione con modalità
semplificate entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi;
5) determinazione delle ipotesi in cui, per la
natura e le dimensioni dell'attività svolta, le scritture
contabili tenute agli effetti delle imposte sui redditi ovvero
dell'imposta sul valore aggiunto assumono rilevanza agli
effetti di entrambi i tributi, a condizione che le annotazioni
siano eseguite con l'osservanza delle relative
prescrizioni;
c) ai fini della imposta sul valore aggiunto:
1) revisione della disciplina relativa alla
documentazione dei corrispettivi attraverso l'estensione
dell'obbligo di emissione della fattura, ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai casi
nei quali essa costituisce l'ordinario documento di addebito
dei corrispettivi delle operazioni in conformità ad usi e
consuetudini commerciali, in relazione al sistema
organizzativo o contabile adottato dalle parti contraenti,
ovvero ai casi in cui le operazioni siano effettuate in
condizioni di tempo e di luogo o con oggettive caratteristiche
che rendano particolarmente difficoltoso il rilascio
contestuale dello scontrino o della ricevuta fiscale;
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2) previsione della equipollenza tra il rilascio dello
scontrino fiscale e della ricevuta fiscale; previsione di
distinti termini e modalità di rilascio della ricevuta fiscale
al fine di tenere conto, per quanto possibile, delle peculiari
caratteristiche dei diversi settori di attività;
3) limitazione dell'obbligo di rilascio degli
scontrini anche descrittivi delle operazioni ai casi in cui
tale adempimento non contrasti con le ordinarie modalità di
gestione dell'attività;
4) revisione della disciplina della conservazione
degli scontrini e delle ricevute fiscali limitandone la durata
in relazione alle effettive esigenze di controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria e armonizzazione della
disciplina delle sanzioni in materia di ricevute fiscali e di
scontrini;
5) soppressione della disciplina relativa alla
tenuta ed alla presentazione degli elenchi dei clienti e
fornitori di cui all'articolo 29 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, con la previsione che, con decreto del Ministro
delle finanze, siano determinate, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta, le categorie di soggetti, individuati in
base al settore economico di appartenenza e alle dimensioni
dell'attività stessa, obbligati a comunicare i dati, anche
soggettivi, relativi alle operazioni oggetto dell'attività;
6) semplificazione delle annotazioni delle
operazioni ed esclusione, in particolare, dell'annotazione
delle fatture ricevute relative ad operazioni per le quali la
detrazione dell'imposta non è ammessa ai sensi dell'articolo
19, secondo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni;
7) determinazione delle condizioni in presenza delle
quali è riconosciuta la facoltà, in luogo della tenuta dei
registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di
annotare le operazioni nel libro
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giornale e nelle scritture ausiliarie di cui all'articolo
14, primo comma, lettera c), del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, a condizione che
le annotazioni siano eseguite anche con l'osservanza delle
prescrizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e
successive modificazioni; soppressione dell'obbligo di
bollatura iniziale dei registri IVA qualora sia tenuto il
libro giornale e siano registrate su di esso anche le
operazioni rilevanti solo ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto;
8) aumento ad almeno lire 200 mila dell'importo
delle fatture che possono essere annotate sulla base di un
documento riepilogativo;
d) previsione, in alternativa alla vidimazione,
dell'acquisto delle scritture contabili presso tipografie
autorizzate, che comunicheranno trimestralmente
all'Amministrazione finanziaria le generalità dell'acquirente;
abolizione della tassa sulle concessioni governative
relativamente alla vidimazione dei libri contabili;
e) possibilità di attribuire identica rilevanza
ad ogni sistema di annotazione effettuato su supporto
elettronico, magnetico o comunque connesso a strumenti
inerenti alla tecnologia dell'informazione, di cui sia
accertata l'affidabilità; disciplina della trasmissione dei
dati per via telematica, e della sua rilevanza e validità, tra
uffici dell'Amministrazione finanziaria e tra questi e i
contribuenti; previsione di appropriati incentivi all'uso da
parte dei contribuenti delle tecnologie informatiche, anche
per la presentazione delle dichiarazioni annuali.
2. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi concernenti il riordino e la semplificazione degli
adempimenti relativi a dichiarazioni, denunce, formalità e
versamenti, nonché di altri adempimenti, nei termini di cui
all'articolo 21 e secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) unificazione degli adempimenti concernenti
l'acquisizione dei dati identificativi
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del soggetto ai fini tributari, nonché degli adempimenti
concernenti le comunicazioni di inizio, di variazione e di
cessazione dell'attività, in modo da realizzare, a seguito di
un unico adempimento, l'acquisizione delle comunicazioni da
parte di tutti i pubblici uffici interessati attraverso un
unico organismo; unificazione dei codici di identificazione
dei contribuenti nel codice fiscale e generalizzazione del
loro utilizzo in ogni occasione fiscalmente rilevante;
attivazione, quali strumenti di identificazione, di apposite
carte magnetiche; coordinamento della normativa fiscale,
previdenziale e sanitaria in materia di dati identificativi
dei soggetti interessati;
b) semplificazione e, ove possibile,
unificazione dei termini e delle modalità di dichiarazione;
riduzione delle informazioni richieste ai contribuenti a
quelle che non siano già in possesso dell'Amministrazione
finanziaria o ad essa pervenute da parte di altri soggetti, ed
obbligo per i contribuenti stessi di comunicare soltanto le
variazioni di dati contenuti nelle dichiarazioni
precedentemente presentate, con conseguente estensione dei
casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi; limitazione delle indicazioni nella dichiarazione dei
redditi di dati non rilevanti ai fini fiscali; eliminazione
dell'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i
dati relativi agli immobili, quando non strettamente necessari
ai fini della determinazione dei redditi fondiari; creazione,
presso l'anagrafe tributaria, di un archivio, aggiornato
annualmente per le eventuali variazioni, destinato ad
accogliere gli elementi permanenti riguardanti l'applicazione
delle imposte sui redditi, tra cui le caratteristiche
dell'attività commerciale o professionale ai fini
dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi,
compensi e corrispettivi di operazioni imponibili; inserimento
in tale archivio di elementi indici di capacità contributiva
rilevanti ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 38,
quarto comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, e
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conseguente eliminazione dell'obbligo di indicare nella
dichiarazione dei redditi gli stessi elementi così
acquisiti;
c) semplificazione e, ove possibile,
unificazione delle modalità dei versamenti, anche al fine di
consentire l'effettuazione dei versamenti stessi presso più
soggetti abilitati a riceverli, e riordino dei termini
stabiliti per adempiere ai predetti obblighi; unificazione,
ove possibile, in un solo modello dei versamenti di tributi
diversi; previsione della possibilità che, entro limiti
prefissati, i contribuenti possano dilazionare alcuni
versamenti corrispondendo all'erario un interesse annuo non
inferiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre
punti;
d) revisione delle condizioni cui le vigenti
disposizioni subordinano lo scomputo delle ritenute alla fonte
operate a titolo di acconto in caso di mancato o tardivo
ricevimento delle relativa certificazione; facoltà per il
contribuente che percepisce durante il periodo d'imposta
redditi di lavoro dipendente o assimilati da più di un
sostituto d'imposta di chiedere ad uno di essi la liquidazione
della ritenuta sull'intero ammontare del reddito di lavoro
dipendente o assimilato;
e) previsione di procedure attraverso le quali
il contribuente che ha omesso di sottoscrivere le
dichiarazioni possa riconoscerle come proprie, e revisione
della relativa disciplina sanzionatoria; validità delle
dichiarazioni annuali presentate ad uffici
dell'Amministrazione finanziaria diversi da quelli competenti,
e revisione della relativa disciplina sanzionatoria;
f) eliminazione dell'obbligo della
presentazione, da parte delle persone fisiche, di copia della
dichiarazione dei redditi al comune di domicilio fiscale;
g) previsione della possibilità di provvedere,
in alternativa alle altre vigenti procedure, ai rimborsi di
imposta spettanti ai contribuenti, su loro richiesta, mediante
speciali titoli di Stato da emettere secondo criteri e
modalità definiti annualmente con decreto del Ministro del
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tesoro, nei limiti annualmente disposti con la legge di
bilancio, con specifica indicazione nella legge medesima
dell'ammontare complessivo dei predetti titoli;
h) previsione, ove possibile, di un unico
termine entro il quale effettuare tutte le opzioni richieste
dalla normativa fiscale;
i) revisione della disciplina della bolla di
accompagnamento dei beni viaggianti in base ai seguenti
criteri:
1) utilizzazione negli scambi intracomunitari, a
fini di controllo, della documentazione commerciale relativa
ai trasporti di beni normalmente posta in essere, quale il
documento relativo al trasporto, quello di consegna dei beni,
la fattura emessa per la loro cessione e simili;
2) individuazione dei casi in cui non sussistono le
esigenze di controllo in relazione alle quali è richiesta
l'emissione del documento, quali i trasporti di beni ceduti
allo Stato e ad altre pubbliche amministrazioni, i trasporti
di beni tra i luoghi, anche non contigui, nei quali è
esercitata l'attività della stessa impresa, i trasporti a
titolo non traslativo di beni semilavorati o comunque non
suscettibili di commercializzazione al dettaglio;
3) applicazione delle sanzioni ai soli casi di
irregolarità che non consentono l'identificazione del mittente
e del destinatario o ai casi di non regolare indicazione dei
dati relativi ai beni oggetto del trasporto, ed attenuazione
dell'entità delle sanzioni stesse; limitazione della
responsabilità del vettore alle sole violazioni constatate nel
corso del trasporto;
l) revisione del sistema dei corrispettivi
relativi all'utilizzazione dei servizi telematici per la messa
a disposizione dei dati degli archivi informatizzati delle
conservatorie dei registri immobiliari e degli uffici tecnici
erariali e del catasto, al fine di attuare una completa
integrazione dell'utilizzo di detti archivi; semplificazione
degli adempimenti degli uffici tecnici erariali; definizione
dell'efficacia probatoria
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delle copie, eseguite con apparecchiature elettroniche, di
atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari,
nonché delle modalità di rilascio di dette copie e dei costi
connessi, al fine di consentire, anche attraverso
modificazioni agli articoli 2658 e seguenti del codice civile,
il pieno utilizzo per l'utente delle procedure informatizzate
e la semplificazione degli adempimenti connessi;
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
amministrazione e gestione del demanio e dei beni immobili
dello Stato, attinenti ad acquisizioni, concessioni, locazioni
attive e passive, cessioni, permute, alienazioni, confische e
ad ogni ulteriore atto di disposizione del patrimonio
immobiliare, al fine di razionalizzare e rendere efficiente e
produttiva l'azione amministrativa;
m) semplificazione degli adempimenti di
dichiarazione, denuncia e pagamento delle imposte di registro,
sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, anche
con l'adozione degli strumenti indicati al comma 1, lettera
e), per la trasmissione di dati, disciplinando il
relativo accesso per i soggetti tenuti al pagamento dei
predetti tributi, e semplificazione delle procedure di
accertamento e di liquidazione degli stessi;
n) semplificazione delle procedure di
autorizzazione allo svolgimento di concorsi e di operazioni a
premi in ambiti territoriali eccedenti quello delle singole
province, adottando anche il principio, per i casi di minore
rilevanza, del silenzioassenso e dell'autoliquidazione del
tributo; a tal fine sarà previsto l'obbligo della preventiva
domanda nonché l'adozione di garanzie e cautele che facciano
salve le esigenze fiscali e quelle di tutela della fede
pubblica;
o) semplificazione delle procedure di
riscossione delle entrate dirette di pertinenza delle regioni,
delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
aventi carattere periodico, allo scopo di rendere più agevoli
gli adempimenti dei soggetti obbligati al pagamento e
trasparenti i rapporti fra gli
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stessi e gli enti percettori; a tal fine il Ministro delle
finanze costituirà una apposita commissione di lavoro, della
quale faranno parte anche rappresentanti degli enti percettori
e degli altri Ministeri interessati;
p) istituzione di una commissione consultiva,
nominata dal Ministro delle finanze, composta da un delegato
per ciascuna associazione di categoria rappresentata nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da un
rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti, dei
ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro
nonché da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative; il Ministro delle
finanze trasmetterà alla commissione una analitica
illustrazione della regolamentazione di obblighi documentali e
contabili a carico dei contribuenti esercenti attività
d'impresa e di lavoro autonomo nonché della regolamentazione
di obblighi documentali per i contribuenti che esercitano
attività di lavoro dipendente o assimilate, che costituiranno
oggetto di decreti ministeriali; alla commissione sarà
richiesto altresì di esprimere osservazioni in ordine agli
schemi dei modelli di dichiarazione predisposti ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; la
commissione esprimerà le proprie osservazioni entro il termine
indicato nella richiesta del Ministro; alle riunioni
parteciperà il segretario generale del Ministero delle
finanze, o un funzionario da lui delegato.
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