Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


192
DDL0028-0030
Relazione Camera n. 28-A (DDL11-28-A)
(suddiviso in 126 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A, C2346A, C2722A, C2743A, C2757A. TESTIPDL
...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A, C2346A, C2722A, C2743A, C2757A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Statuto del contribuente e disposizioni sulla normazione tributaria, sul riordino e sulla semplificazione dell'ordinamento tributario.
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC28A ZZ11 ZZPD ZZRM
  (Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti
  formali in materia tributaria).
       1.  Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
  legislativi concernenti il riordino e la semplificazione della
  disciplina relativa agli obblighi contabili degli esercenti
  attività d'impresa e degli esercenti arti e professioni, nei
  termini di cui all'articolo 21 e secondo i seguenti princìpi e
  criteri direttivi:
           a)  revisione della disciplina della tenuta delle
  scritture contabili, adottando, ove possibile, un unico
  criterio uniforme rilevante per tutti i tributi e limitando
  gli adempimenti a quelli strettamente necessari;
           b)  ai fini delle imposte sui redditi:
           1) soppressione delle scritture contabili e dei
  relativi adempimenti riguardanti i conti individuali di cui
  all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n. 600, e del repertorio annuale della
  clientela di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre
  1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
  febbraio 1985, n. 17;
           2) previsione che, in luogo della tenuta del
  registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del
  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
 
                              Pag. 53
 
     1973, l'indicazione dei dati di cui allo stesso articolo
  16 possa avvenire, con i criteri e le modalità stabiliti nel
  medesimo articolo, in altre scritture contabili
  obbligatorie;
           3) esclusione dell'indicazione sui registri di cui
  agli articoli 18 e 19 del citato decreto del Presidente della
  Repubblica n. 600 del 1973 dei dati risultanti dai libri
  paga;
           4) individuazione delle ipotesi in cui, per la
  natura e le dimensioni dell'attività svolta, la registrazione
  cronologica della documentazione comprovante le spese
  sostenute può essere sostituita dall'annotazione con modalità
  semplificate entro il termine di presentazione della
  dichiarazione dei redditi;
           5) determinazione delle ipotesi in cui, per la
  natura e le dimensioni dell'attività svolta, le scritture
  contabili tenute agli effetti delle imposte sui redditi ovvero
  dell'imposta sul valore aggiunto assumono rilevanza agli
  effetti di entrambi i tributi, a condizione che le annotazioni
  siano eseguite con l'osservanza delle relative
  prescrizioni;
           c)  ai fini della imposta sul valore aggiunto:
           1) revisione della disciplina relativa alla
  documentazione dei corrispettivi attraverso l'estensione
  dell'obbligo di emissione della fattura, ai sensi
  dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai casi
  nei quali essa costituisce l'ordinario documento di addebito
  dei corrispettivi delle operazioni in conformità ad usi e
  consuetudini commerciali, in relazione al sistema
  organizzativo o contabile adottato dalle parti contraenti,
  ovvero ai casi in cui le operazioni siano effettuate in
  condizioni di tempo e di luogo o con oggettive caratteristiche
  che rendano particolarmente difficoltoso il rilascio
  contestuale dello scontrino o della ricevuta fiscale;
 
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        2) previsione della equipollenza tra il rilascio dello
  scontrino fiscale e della ricevuta fiscale; previsione di
  distinti termini e modalità di rilascio della ricevuta fiscale
  al fine di tenere conto, per quanto possibile, delle peculiari
  caratteristiche dei diversi settori di attività;
           3) limitazione dell'obbligo di rilascio degli
  scontrini anche descrittivi delle operazioni ai casi in cui
  tale adempimento non contrasti con le ordinarie modalità di
  gestione dell'attività;
           4) revisione della disciplina della conservazione
  degli scontrini e delle ricevute fiscali limitandone la durata
  in relazione alle effettive esigenze di controllo da parte
  dell'Amministrazione finanziaria e armonizzazione della
  disciplina delle sanzioni in materia di ricevute fiscali e di
  scontrini;
           5) soppressione della disciplina relativa alla
  tenuta ed alla presentazione degli elenchi dei clienti e
  fornitori di cui all'articolo 29 del citato decreto del
  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
  modificazioni, con la previsione che, con decreto del Ministro
  delle finanze, siano determinate, anteriormente all'inizio del
  periodo d'imposta, le categorie di soggetti, individuati in
  base al settore economico di appartenenza e alle dimensioni
  dell'attività stessa, obbligati a comunicare i dati, anche
  soggettivi, relativi alle operazioni oggetto dell'attività;
           6) semplificazione delle annotazioni delle
  operazioni ed esclusione, in particolare, dell'annotazione
  delle fatture ricevute relative ad operazioni per le quali la
  detrazione dell'imposta non è ammessa ai sensi dell'articolo
  19, secondo comma, del citato decreto del Presidente della
  Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni;
           7) determinazione delle condizioni in presenza delle
  quali è riconosciuta la facoltà, in luogo della tenuta dei
  registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di
  annotare le operazioni nel libro
 
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     giornale e nelle scritture ausiliarie di cui all'articolo
  14, primo comma, lettera  c),  del citato decreto del
  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, a condizione che
  le annotazioni siano eseguite anche con l'osservanza delle
  prescrizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del medesimo
  decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e
  successive modificazioni; soppressione dell'obbligo di
  bollatura iniziale dei registri IVA qualora sia tenuto il
  libro giornale e siano registrate su di esso anche le
  operazioni rilevanti solo ai fini dell'imposta sul valore
  aggiunto;
           8) aumento ad almeno lire 200 mila dell'importo
  delle fatture che possono essere annotate sulla base di un
  documento riepilogativo;
           d)  previsione, in alternativa alla vidimazione,
  dell'acquisto delle scritture contabili presso tipografie
  autorizzate, che comunicheranno trimestralmente
  all'Amministrazione finanziaria le generalità dell'acquirente;
  abolizione della tassa sulle concessioni governative
  relativamente alla vidimazione dei libri contabili;
           e)  possibilità di attribuire identica rilevanza
  ad ogni sistema di annotazione effettuato su supporto
  elettronico, magnetico o comunque connesso a strumenti
  inerenti alla tecnologia dell'informazione, di cui sia
  accertata l'affidabilità; disciplina della trasmissione dei
  dati per via telematica, e della sua rilevanza e validità, tra
  uffici dell'Amministrazione finanziaria e tra questi e i
  contribuenti; previsione di appropriati incentivi all'uso da
  parte dei contribuenti delle tecnologie informatiche, anche
  per la presentazione delle dichiarazioni annuali.
       2.  Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
  legislativi concernenti il riordino e la semplificazione degli
  adempimenti relativi a dichiarazioni, denunce, formalità e
  versamenti, nonché di altri adempimenti, nei termini di cui
  all'articolo 21 e secondo i seguenti princìpi e criteri
  direttivi:
           a)  unificazione degli adempimenti concernenti
  l'acquisizione dei dati identificativi
 
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     del soggetto ai fini tributari, nonché degli adempimenti
  concernenti le comunicazioni di inizio, di variazione e di
  cessazione dell'attività, in modo da realizzare, a seguito di
  un unico adempimento, l'acquisizione delle comunicazioni da
  parte di tutti i pubblici uffici interessati attraverso un
  unico organismo; unificazione dei codici di identificazione
  dei contribuenti nel codice fiscale e generalizzazione del
  loro utilizzo in ogni occasione fiscalmente rilevante;
  attivazione, quali strumenti di identificazione, di apposite
  carte magnetiche; coordinamento della normativa fiscale,
  previdenziale e sanitaria in materia di dati identificativi
  dei soggetti interessati;
           b)  semplificazione e, ove possibile,
  unificazione dei termini e delle modalità di dichiarazione;
  riduzione delle informazioni richieste ai contribuenti a
  quelle che non siano già in possesso dell'Amministrazione
  finanziaria o ad essa pervenute da parte di altri soggetti, ed
  obbligo per i contribuenti stessi di comunicare soltanto le
  variazioni di dati contenuti nelle dichiarazioni
  precedentemente presentate, con conseguente estensione dei
  casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei
  redditi; limitazione delle indicazioni nella dichiarazione dei
  redditi di dati non rilevanti ai fini fiscali; eliminazione
  dell'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i
  dati relativi agli immobili, quando non strettamente necessari
  ai fini della determinazione dei redditi fondiari; creazione,
  presso l'anagrafe tributaria, di un archivio, aggiornato
  annualmente per le eventuali variazioni, destinato ad
  accogliere gli elementi permanenti riguardanti l'applicazione
  delle imposte sui redditi, tra cui le caratteristiche
  dell'attività commerciale o professionale ai fini
  dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi,
  compensi e corrispettivi di operazioni imponibili; inserimento
  in tale archivio di elementi indici di capacità contributiva
  rilevanti ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 38,
  quarto comma, del citato decreto del Presidente della
  Repubblica n. 600 del 1973, e
 
                              Pag. 57
 
     conseguente eliminazione dell'obbligo di indicare nella
  dichiarazione dei redditi gli stessi elementi così
  acquisiti;
           c)  semplificazione e, ove possibile,
  unificazione delle modalità dei versamenti, anche al fine di
  consentire l'effettuazione dei versamenti stessi presso più
  soggetti abilitati a riceverli, e riordino dei termini
  stabiliti per adempiere ai predetti obblighi; unificazione,
  ove possibile, in un solo modello dei versamenti di tributi
  diversi; previsione della possibilità che, entro limiti
  prefissati, i contribuenti possano dilazionare alcuni
  versamenti corrispondendo all'erario un interesse annuo non
  inferiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre
  punti;
           d)   revisione delle condizioni cui le vigenti
  disposizioni subordinano lo scomputo delle ritenute alla fonte
  operate a titolo di acconto in caso di mancato o tardivo
  ricevimento delle relativa certificazione; facoltà per il
  contribuente che percepisce durante il periodo d'imposta
  redditi di lavoro dipendente o assimilati da più di un
  sostituto d'imposta di chiedere ad uno di essi la liquidazione
  della ritenuta sull'intero ammontare del reddito di lavoro
  dipendente o assimilato;
           e)   previsione di procedure attraverso le quali
  il contribuente che ha omesso di sottoscrivere le
  dichiarazioni possa riconoscerle come proprie, e revisione
  della relativa disciplina sanzionatoria; validità delle
  dichiarazioni annuali presentate ad uffici
  dell'Amministrazione finanziaria diversi da quelli competenti,
  e revisione della relativa disciplina sanzionatoria;
           f)   eliminazione dell'obbligo della
  presentazione, da parte delle persone fisiche, di copia della
  dichiarazione dei redditi al comune di domicilio fiscale;
           g)  previsione della possibilità di provvedere,
  in alternativa alle altre vigenti procedure, ai rimborsi di
  imposta spettanti ai contribuenti, su loro richiesta, mediante
  speciali titoli di Stato da emettere secondo criteri e
  modalità definiti annualmente con decreto del Ministro del
 
                              Pag. 58
 
     tesoro, nei limiti annualmente disposti con la legge di
  bilancio, con specifica indicazione nella legge medesima
  dell'ammontare complessivo dei predetti titoli;
           h)  previsione, ove possibile, di un unico
  termine entro il quale effettuare tutte le opzioni richieste
  dalla normativa fiscale;
           i)  revisione della disciplina della bolla di
  accompagnamento dei beni viaggianti in base ai seguenti
  criteri:
           1) utilizzazione negli scambi intracomunitari, a
  fini di controllo, della documentazione commerciale relativa
  ai trasporti di beni normalmente posta in essere, quale il
  documento relativo al trasporto, quello di consegna dei beni,
  la fattura emessa per la loro cessione e simili;
           2) individuazione dei casi in cui non sussistono le
  esigenze di controllo in relazione alle quali è richiesta
  l'emissione del documento, quali i trasporti di beni ceduti
  allo Stato e ad altre pubbliche amministrazioni, i trasporti
  di beni tra i luoghi, anche non contigui, nei quali è
  esercitata l'attività della stessa impresa, i trasporti a
  titolo non traslativo di beni semilavorati o comunque non
  suscettibili di commercializzazione al dettaglio;
           3) applicazione delle sanzioni ai soli casi di
  irregolarità che non consentono l'identificazione del mittente
  e del destinatario o ai casi di non regolare indicazione dei
  dati relativi ai beni oggetto del trasporto, ed attenuazione
  dell'entità delle sanzioni stesse; limitazione della
  responsabilità del vettore alle sole violazioni constatate nel
  corso del trasporto;
           l)   revisione del sistema dei corrispettivi
  relativi all'utilizzazione dei servizi telematici per la messa
  a disposizione dei dati degli archivi informatizzati delle
  conservatorie dei registri immobiliari e degli uffici tecnici
  erariali e del catasto, al fine di attuare una completa
  integrazione dell'utilizzo di detti archivi; semplificazione
  degli adempimenti degli uffici tecnici erariali; definizione
  dell'efficacia probatoria
 
                              Pag. 59
 
     delle copie, eseguite con apparecchiature elettroniche, di
  atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari,
  nonché delle modalità di rilascio di dette copie e dei costi
  connessi, al fine di consentire, anche attraverso
  modificazioni agli articoli 2658 e seguenti del codice civile,
  il pieno utilizzo per l'utente delle procedure informatizzate
  e la semplificazione degli adempimenti connessi;
  semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
  amministrazione e gestione del demanio e dei beni immobili
  dello Stato, attinenti ad acquisizioni, concessioni, locazioni
  attive e passive, cessioni, permute, alienazioni, confische e
  ad ogni ulteriore atto di disposizione del patrimonio
  immobiliare, al fine di razionalizzare e rendere efficiente e
  produttiva l'azione amministrativa;
           m)  semplificazione degli adempimenti di
  dichiarazione, denuncia e pagamento delle imposte di registro,
  sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, anche
  con l'adozione degli strumenti indicati al comma 1, lettera
  e),  per la trasmissione di dati, disciplinando il
  relativo accesso per i soggetti tenuti al pagamento dei
  predetti tributi, e semplificazione delle procedure di
  accertamento e di liquidazione degli stessi;
           n)  semplificazione delle procedure di
  autorizzazione allo svolgimento di concorsi e di operazioni a
  premi in ambiti territoriali eccedenti quello delle singole
  province, adottando anche il principio, per i casi di minore
  rilevanza, del silenzioassenso e dell'autoliquidazione del
  tributo; a tal fine sarà previsto l'obbligo della preventiva
  domanda nonché l'adozione di garanzie e cautele che facciano
  salve le esigenze fiscali e quelle di tutela della fede
  pubblica;
           o)  semplificazione delle procedure di
  riscossione delle entrate dirette di pertinenza delle regioni,
  delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
  aventi carattere periodico, allo scopo di rendere più agevoli
  gli adempimenti dei soggetti obbligati al pagamento e
  trasparenti i rapporti fra gli
 
                              Pag. 60
 
     stessi e gli enti percettori; a tal fine il Ministro delle
  finanze costituirà una apposita commissione di lavoro, della
  quale faranno parte anche rappresentanti degli enti percettori
  e degli altri Ministeri interessati;
           p)  istituzione di una commissione consultiva,
  nominata dal Ministro delle finanze, composta da un delegato
  per ciascuna associazione di categoria rappresentata nel
  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da un
  rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti, dei
  ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro
  nonché da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
  dei lavoratori maggiormente rappresentative; il Ministro delle
  finanze trasmetterà alla commissione una analitica
  illustrazione della regolamentazione di obblighi documentali e
  contabili a carico dei contribuenti esercenti attività
  d'impresa e di lavoro autonomo nonché della regolamentazione
  di obblighi documentali per i contribuenti che esercitano
  attività di lavoro dipendente o assimilate, che costituiranno
  oggetto di decreti ministeriali; alla commissione sarà
  richiesto altresì di esprimere osservazioni in ordine agli
  schemi dei modelli di dichiarazione predisposti ai fini delle
  imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; la
  commissione esprimerà le proprie osservazioni entro il termine
  indicato nella richiesta del Ministro; alle riunioni
  parteciperà il segretario generale del Ministero delle
  finanze, o un funzionario da lui delegato.
 
DATA=930922 FASCID=DDL11-28-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0028 TOTPAG=0088 TOTDOC=0126 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0052 RIGINIZ=013 PAGFIN=0060 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=60 SORTRES= SORTDDL=002800A00 FASCIDC=11DDL0028 A SORTNAV=0002800A000 00000 ZZDDLC28A NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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