| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i cittadini italiani che abbiano prestato
servizio per almeno due anni presso le organizzazioni di cui
all'articolo 1, possono partecipare ai pubblici concorsi,
sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in
relazione al titolo di studio e alla qualificazione
professionale conseguita, alle stesse condizioni previste per
il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche.
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