| Onorevoli Colleghi! -- La legge 26 luglio 1975, n. 354,
recante disposizioni concernenti l'ordinamento penitenziario,
all'articolo 42, ultimo comma, dispone che in occasione di
trasferimenti e traduzioni di detenuti e di internati "è
consentito l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza
impongano l'uso di altri mezzi". Trattasi dunque di un
provvedimento discrezionale. Senonché il regolamento generale
dell'Arma dei carabinieri, all'articolo 17, è molto rigido e
statuisce che i detenuti in traduzione debbano essere
costantemente avvinti con i ferri di sicurezza ai polsi.
In considerazione della normativa di cui alla legge 12
aprile 1984, n. 67, che ha affidato, sia pure temporaneamente,
il servizio per il trasporto dei detenuti, all'Arma dei
carabinieri, ne discende che
detenuti ed internati, in sede di traduzione, risulteranno
sempre avvinti dai predetti ferri. D'altro canto, pur in
assenza di precise disposizioni al riguardo, anche il Corpo
della polizia di Stato segue la prassi dei carabinieri. In
qualche raro caso, tuttavia, si evita di usare manette e ferri
anche quando non trattasi di donne o anziani o minorati come
prescrive l'articolo 17 del predetto regolamento dell'Arma
(per esempio per qualche magistrato).
La materia è, insomma, lasciata all'arbitrio
dell'amministrazione e, spesso, dei singoli capi-scorta col
risultato di provocare talvolta abusi di potere e deviazioni
del corretto uso di tali strumenti di coercizione.
La norma che discrimina poi i sessi appare chiaramente
anticostituzionale. Si
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rende perciò necessario disciplinare in modo chiaro la
materia partendo da alcune considerazioni di carattere
generale.
L'uso di manette, ferri, catene, lucchetti appare a tutti
degradante e lesivo della dignità della persona umana.
Basta trovarsi nei corridoi di un palazzo di giustizia
della Repubblica per rendersi conto di tale realtà, di fronte
alle ormai consuete scene impietose di carabinieri che
trascinano in mezzo alla folla più imputati l'uno legato
all'altro da catene, quasi non fossero neppure persone e
davanti ai giovani figli dei detenuti che di quella visione
conserveranno un ricordo traumatico.
Per ciò che attiene agli imputati, una siffatta normativa
si pone, poi, in flagrante contraddizione con la presunzione
di innocenza dettata dalla nostra Carta costituzionale
all'articolo 27, secondo comma.
Nella pratica, l'applicazione tout court
dell'articolo 17 del citato regolamento porta a sviamenti e
a iniquità ben più eclatanti.
Basti pensare che si viene ad imporre l'uso delle manette e
degli altri ferri in ogni caso di traduzione e quindi anche
nell'ipotesi di persona che venga ricondotta in carcere per il
disbrigo delle formalità necessarie al rilascio, dopo essere
stata assolta con ampia formula, e dopo che l'autorità
giudiziaria ne abbia ordinato l'immediata scarcerazione.
Non v'è chi non veda lo stridente contrasto con i
fondamentali princìpi costituzionali che affermano
l'inviolabilità della libertà personale ed il divieto di
ricorrere a forme di detenzione o altre restrizioni della
libertà personale se non per atto motivato dell'Autorità
giudiziaria o per espressa disposizione di legge.
Secondo l' id quod plerumque accidit, si fa sempre più
strada il principio di valo-
rizzare il profilo della dignità dell'uomo anche dando
attuazione concreta alle norme programmatiche dettate nella
Carta costituzionale. Ne sono fedele interpretazione
l'abolizione delle gabbie dalle corti d'assise, ed in generale
i nuovi princìpi intesi a garantire i diritti della difesa.
Quelle norme che prevedono ancora l'uso indiscriminato dei
ferri e delle manette, invero, non ricalcano affatto tale
concezione ed anzi promanano odore di medioevalità, non
propriamente degno di un popolo civile, turbando profondamente
per tal guisa la sensibilità di ogni cittadino per cui si
impone una loro rapida modifica.
Bisogna, tuttavia, distinguere fra l'uso delle semplici
manette e quello dei ferri legati alle estremità con le
catene, a loro volta chiusi con lucchetti. Sono questi ultimi,
cioè i ferri legati con catene e lucchetti, a dover essere
ragionevolmente eliminati. Non si può, invece, proporre una
eliminazione tout court dell'uso delle manette benché la
stessa finalità rieducativa della pena sembri propugnare tale
principio, bensì proporre una ragionata regolamentazione che
sia in grado di garantire ogni cittadino dall'arbitraria
lesione della sua dignità e libertà personale.
In considerazione del fatto che talune fattispecie
impongono senz'altro misure di sicurezza volte a prevenire
eventuali fughe o ad impedire episodi di pericolosità sociale,
nell'articolo 1 si contrappone all'arbitrio il correttivo
della reale pericolosità dell'individuo in traduzione o la
probabilità di fuga, valutata quest'ultima alla luce del
criterio dei precedenti penali del prevenuto.
Per i motivi testè considerati, sono certo, onorevoli
colleghi, che non mancherà il vostro consenso per una
sollecita approvazione della presente proposta di legge.
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