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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1924
DDL0477-0002
Progetto di legge Camera n. 477 - testo presentato - (DDL11-477)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C477. TESTIPDL
...C477.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC477 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 26 luglio 1975, n. 354,
  recante disposizioni concernenti l'ordinamento penitenziario,
  all'articolo 42, ultimo comma, dispone che in occasione di
  trasferimenti e traduzioni di detenuti e di internati "è
  consentito l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza
  impongano l'uso di altri mezzi".  Trattasi dunque di un
  provvedimento discrezionale.  Senonché il regolamento generale
  dell'Arma dei carabinieri, all'articolo 17, è molto rigido e
  statuisce che i detenuti in traduzione debbano essere
  costantemente avvinti con i ferri di sicurezza ai polsi.
    In considerazione della normativa di cui alla legge 12
  aprile 1984, n. 67, che ha affidato, sia pure temporaneamente,
  il servizio per il trasporto dei detenuti, all'Arma dei
  carabinieri, ne discende che
  detenuti ed internati, in sede di traduzione, risulteranno
  sempre avvinti dai predetti ferri.  D'altro canto, pur in
  assenza di precise disposizioni al riguardo, anche il Corpo
  della polizia di Stato segue la prassi dei carabinieri.  In
  qualche raro caso, tuttavia, si evita di usare manette e ferri
  anche quando non trattasi di donne o anziani o minorati come
  prescrive l'articolo 17 del predetto regolamento dell'Arma
  (per esempio per qualche magistrato).
    La materia è, insomma, lasciata all'arbitrio
  dell'amministrazione e, spesso, dei singoli capi-scorta col
  risultato di provocare talvolta abusi di potere e deviazioni
  del corretto uso di tali strumenti di coercizione.
    La norma che discrimina poi i sessi appare chiaramente
  anticostituzionale.  Si
 
                               Pag. 2
 
  rende perciò necessario disciplinare in modo chiaro la
  materia partendo da alcune considerazioni di carattere
  generale.
    L'uso di manette, ferri, catene, lucchetti appare a tutti
  degradante e lesivo della dignità della persona umana.
    Basta trovarsi nei corridoi di un palazzo di giustizia
  della Repubblica per rendersi conto di tale realtà, di fronte
  alle ormai consuete scene impietose di carabinieri che
  trascinano in mezzo alla folla più imputati l'uno legato
  all'altro da catene, quasi non fossero neppure persone e
  davanti ai giovani figli dei detenuti che di quella visione
  conserveranno un ricordo traumatico.
    Per ciò che attiene agli imputati, una siffatta normativa
  si pone, poi, in flagrante contraddizione con la presunzione
  di innocenza dettata dalla nostra Carta costituzionale
  all'articolo 27, secondo comma.
    Nella pratica, l'applicazione  tout court
  dell'articolo 17 del citato regolamento porta a sviamenti e
  a iniquità ben più eclatanti.
    Basti pensare che si viene ad imporre l'uso delle manette e
  degli altri ferri in ogni caso di traduzione e quindi anche
  nell'ipotesi di persona che venga ricondotta in carcere per il
  disbrigo delle formalità necessarie al rilascio, dopo essere
  stata assolta con ampia formula, e dopo che l'autorità
  giudiziaria ne abbia ordinato l'immediata scarcerazione.
    Non v'è chi non veda lo stridente contrasto con i
  fondamentali princìpi costituzionali che affermano
  l'inviolabilità della libertà personale ed il divieto di
  ricorrere a forme di detenzione o altre restrizioni della
  libertà personale se non per atto motivato dell'Autorità
  giudiziaria o per espressa disposizione di legge.
    Secondo l' id quod plerumque accidit,  si fa sempre più
  strada il principio di valo-
  rizzare il profilo della dignità dell'uomo anche dando
  attuazione concreta alle norme programmatiche dettate nella
  Carta costituzionale.  Ne sono fedele interpretazione
  l'abolizione delle gabbie dalle corti d'assise, ed in generale
  i nuovi princìpi intesi a garantire i diritti della difesa.
  Quelle norme che prevedono ancora l'uso indiscriminato dei
  ferri e delle manette, invero, non ricalcano affatto tale
  concezione ed anzi promanano odore di medioevalità, non
  propriamente degno di un popolo civile, turbando profondamente
  per tal guisa la sensibilità di ogni cittadino per cui si
  impone una loro rapida modifica.
    Bisogna, tuttavia, distinguere fra l'uso delle semplici
  manette e quello dei ferri legati alle estremità con le
  catene, a loro volta chiusi con lucchetti.  Sono questi ultimi,
  cioè i ferri legati con catene e lucchetti, a dover essere
  ragionevolmente eliminati.  Non si può, invece, proporre una
  eliminazione  tout court  dell'uso delle manette benché la
  stessa finalità rieducativa della pena sembri propugnare tale
  principio, bensì proporre una ragionata regolamentazione che
  sia in grado di garantire ogni cittadino dall'arbitraria
  lesione della sua dignità e libertà personale.
    In considerazione del fatto che talune fattispecie
  impongono senz'altro misure di sicurezza volte a prevenire
  eventuali fughe o ad impedire episodi di pericolosità sociale,
  nell'articolo 1 si contrappone all'arbitrio il correttivo
  della reale pericolosità dell'individuo in traduzione o la
  probabilità di fuga, valutata quest'ultima alla luce del
  criterio dei precedenti penali del prevenuto.
    Per i motivi testè considerati, sono certo, onorevoli
  colleghi, che non mancherà il vostro consenso per una
  sollecita approvazione della presente proposta di legge.
 
DATA=920429 FASCID=DDL11-477 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0477 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=065 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=047700 00 FASCIDC=11DDL0477 SORTNAV=0047700 000 00000 ZZDDLC477 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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