| 1. L'ultimo comma dell'articolo 42 della legge 26 luglio
1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
"Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per
proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni
specie di pubblicità, nonché per ridurne i disagi. Per la
traduzione di persone in stato di arresto, di fermo o comunque
detenute è consentito l'uso delle manette ai polsi solo quando
lo richiedano la reale pericolosità del soggetto in traduzione
o il pericolo di fuga valutato in specifica relazione ai
precedenti penali dello stesso. E' vietato l'uso di qualsiasi
altro mezzo di costrizione durante le traduzioni, compresi i
ferri ai polsi o in altra parte del corpo, le catene ed i
lucchetti. Nei casi indicati dal regolamento è consentito
l'uso di abiti civili".
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