| Onorevoli Colleghi! -- In attesa che la riforma generale
dell'ordinamento giudiziario, inutilmente postulata da oltre
quaranta anni dalla VII norma transitoria e finale della
Costituzione, venga alla luce, sembra non solo opportuno, ma
necessario provvedere alla esigenza più immediata di riforma
intervenendo su particolari nodi dell'ordinamento. Ai
precedenti legislativi già operanti si aggiunge ora quello
rappresentato dalla presente proposta la quale detta norme su
tre punti specifici:
a) l'ammissione alla magistratura giudicante di
cassazione di "laici" in attuazione
dell'articolo 106, terzo comma, della
Costituzione;
b) l'istituzione di un biennio propedeutico
teorico-pratico per gli uditori;
c) la divisione dei ruoli fra magistratura
giudicante e magistratura inquirente.
Poiché a nessuno può sfuggire la portata innovativa e, per
qualche aspetto, dirompente della presente proposta di legge,
non si ritiene necessario illustrarla con elaborata relazione
che non farebbe
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che ripetere temi e concetti ampiamente dibattuti in mille
occasioni ed in mille convegni di studio. Si preferisce invece
eccitare il responsabile intervento di quanti,
istituzionalmente e politicamente, hanno competenza ed
interesse a pronunciarsi presentando loro la presente proposta
di legge che ha lo scopo di trasferire
dal terreno accademico e culturale a quello della concreta
attuazione legislativa alcuni aspetti della riforma
ordinamentale quali quelli che vengono disciplinati
nell'articolato, il quale è redatto nei termini della più
elementare semplicità per consentire il massimo di apertura
nella chiarezza delle scelte.
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