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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


193
DDL0028-0031
Relazione Camera n. 28-A (DDL11-28-A)
(suddiviso in 126 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.60 dello stampato)
...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A, C2346A, C2722A, C2743A, C2757A. TESTIPDL
...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A, C2346A, C2722A, C2743A, C2757A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Statuto del contribuente e disposizioni sulla normazione tributaria, sul riordino e sulla semplificazione dell'ordinamento tributario.
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC28A ZZ11 ZZPD ZZRM
  (Delega al Governo per la razionalizzazione della
      disciplina delle sanzioni in materia tributaria).
       1.  Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
  legislativi al fine di razionalizzare la disciplina delle
  sanzioni in materia tributaria, nei termini di cui
  all'articolo 21 e secondo i seguenti princìpi e criteri
  direttivi:
           a)   esclusione dell'applicazione delle sanzioni
  commisurate all'imposta sul valore
 
                              Pag. 61
 
     aggiunto nei casi di mancata o tardiva registrazione delle
  operazioni se si è tenuto conto dell'imposta relativa alle
  operazioni non annotate nella liquidazione del relativo
  periodo e nella dichiarazione annuale; applicazione delle
  sanzioni per il caso di mancata autofatturazione soltanto se
  dalla violazione è derivata un'imposta dovuta, in sede di
  liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, minore di
  quella che sarebbe stata dovuta se gli obblighi fossero stati
  adempiuti;
           b)  revisione ed estensione della disciplina di
  cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1990, n. 408,
  anche ai casi di omessa presentazione della dichiarazione e di
  omesso o insufficiente versamento delle imposte e delle altre
  somme dovute in base alla dichiarazione, nonché con
  riferimento a tutti gli altri tributi ai quali tale disciplina
  risulti applicabile;
           c)  riduzione delle sanzioni nei casi di
  violazioni consistenti nell'inosservanza dei criteri di
  imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di
  reddito, a condizione che, se trattasi di esercenti arti e
  professioni o attività d'impresa, le annotazioni dei
  componenti medesimi derivino dall'adozione di metodi costanti
  di impostazione contabile;
           d)
  razionalizzazione della disciplina delle violazioni
  continuate e ripetute, e semplificazione dei criteri di
  applicazione;
           e)  attenuazione delle sanzioni per le violazioni
  della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,
  nell'ipotesi di operazioni per le quali sia stato indicato in
  fattura il relativo corrispettivo e delle quali si sia tenuto
  conto ai fini della liquidazione e del versamento
  dell'imposta, o che comunque siano state assoggettate a
  ritenuta o dichiarate ai fini delle imposte sui redditi, a
  condizione che siano state effettuate nei confronti di
  soggetti aventi diritto all'integrale detrazione
  dell'imposta;
           f)  definizione delle violazioni di carattere
  formale sulla base di criteri obiettivi, fra i quali la non
  rilevanza ai fini della determinazione del tributo;
  individuazione delle ipotesi nelle quali non si
 
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     applicano le relative sanzioni a condizione che il
  contribuente, entro un termine non superiore a trenta giorni
  dall'invito del competente ufficio dell'Amministrazione
  finanziaria, provveda agli adempimenti richiesti; attenuazione
  delle sanzioni in caso di violazioni di carattere formale
  dovute a mero errore materiale non concernenti il termine e
  l'importo del versamento del tributo; non applicabilità delle
  sanzioni in caso di violazioni prive di rilevanza ai fini
  dell'accertamento;
           g)  non applicabilità delle sanzioni da parte
  degli uffici dell'Amministrazione finanziaria nei casi di
  violazioni giustificate da obiettive condizioni di incertezza
  sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni
  alle quali le violazioni si riferiscono;
           h)  soppressione dell'iscrizione a ruolo a titolo
  provvisorio prima della decisione della commissione tributaria
  provinciale ed introduzione dell'obbligo per il contribuente
  di prestare idonea garanzia, le cui spese di costituzione sono
  considerate spese di giudizio;
           i)  non applicabilità delle sanzioni per
  l'inosservanza di adempimenti soppressi o per violazioni non
  più sanzionate dai decreti legislativi emanati in attuazione
  della presente legge.
 
DATA=930922 FASCID=DDL11-28-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0028 TOTPAG=0088 TOTDOC=0126 NDOC=0031 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0060 RIGINIZ=028 PAGFIN=0062 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=60 PAGEFIN=62 SORTRES= SORTDDL=002800A00 FASCIDC=11DDL0028 A SORTNAV=0002800A000 00000 ZZDDLC28A NDOC0031 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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