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| DDL0028-0031 | |
| Relazione Camera n. 28-A (DDL11-28-A)
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| (suddiviso in 126 Unità Documento)
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Unità Documento n.31 (che inizia a pag.60 dello stampato)
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| ...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A,
C2346A, C2722A, C2743A, C2757A.
TESTIPDL
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| ...C28A, C254A, C1125A, C1171A, C1222A, C1469A, C2046A, C2221A,
C2346A, C2722A, C2743A, C2757A.
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| ...TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
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Statuto del contribuente e disposizioni sulla normazione
tributaria, sul riordino e sulla semplificazione
dell'ordinamento tributario.
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| Art. 20.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC28A
ZZ11 ZZPD
ZZRM
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| (Delega al Governo per la razionalizzazione della
disciplina delle sanzioni in materia tributaria).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi al fine di razionalizzare la disciplina delle
sanzioni in materia tributaria, nei termini di cui
all'articolo 21 e secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) esclusione dell'applicazione delle sanzioni
commisurate all'imposta sul valore
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aggiunto nei casi di mancata o tardiva registrazione delle
operazioni se si è tenuto conto dell'imposta relativa alle
operazioni non annotate nella liquidazione del relativo
periodo e nella dichiarazione annuale; applicazione delle
sanzioni per il caso di mancata autofatturazione soltanto se
dalla violazione è derivata un'imposta dovuta, in sede di
liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, minore di
quella che sarebbe stata dovuta se gli obblighi fossero stati
adempiuti;
b) revisione ed estensione della disciplina di
cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1990, n. 408,
anche ai casi di omessa presentazione della dichiarazione e di
omesso o insufficiente versamento delle imposte e delle altre
somme dovute in base alla dichiarazione, nonché con
riferimento a tutti gli altri tributi ai quali tale disciplina
risulti applicabile;
c) riduzione delle sanzioni nei casi di
violazioni consistenti nell'inosservanza dei criteri di
imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di
reddito, a condizione che, se trattasi di esercenti arti e
professioni o attività d'impresa, le annotazioni dei
componenti medesimi derivino dall'adozione di metodi costanti
di impostazione contabile;
d)
razionalizzazione della disciplina delle violazioni
continuate e ripetute, e semplificazione dei criteri di
applicazione;
e) attenuazione delle sanzioni per le violazioni
della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,
nell'ipotesi di operazioni per le quali sia stato indicato in
fattura il relativo corrispettivo e delle quali si sia tenuto
conto ai fini della liquidazione e del versamento
dell'imposta, o che comunque siano state assoggettate a
ritenuta o dichiarate ai fini delle imposte sui redditi, a
condizione che siano state effettuate nei confronti di
soggetti aventi diritto all'integrale detrazione
dell'imposta;
f) definizione delle violazioni di carattere
formale sulla base di criteri obiettivi, fra i quali la non
rilevanza ai fini della determinazione del tributo;
individuazione delle ipotesi nelle quali non si
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applicano le relative sanzioni a condizione che il
contribuente, entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'invito del competente ufficio dell'Amministrazione
finanziaria, provveda agli adempimenti richiesti; attenuazione
delle sanzioni in caso di violazioni di carattere formale
dovute a mero errore materiale non concernenti il termine e
l'importo del versamento del tributo; non applicabilità delle
sanzioni in caso di violazioni prive di rilevanza ai fini
dell'accertamento;
g) non applicabilità delle sanzioni da parte
degli uffici dell'Amministrazione finanziaria nei casi di
violazioni giustificate da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni
alle quali le violazioni si riferiscono;
h) soppressione dell'iscrizione a ruolo a titolo
provvisorio prima della decisione della commissione tributaria
provinciale ed introduzione dell'obbligo per il contribuente
di prestare idonea garanzia, le cui spese di costituzione sono
considerate spese di giudizio;
i) non applicabilità delle sanzioni per
l'inosservanza di adempimenti soppressi o per violazioni non
più sanzionate dai decreti legislativi emanati in attuazione
della presente legge.
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| DATA=930922 FASCID=DDL11-28-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0028
TOTPAG=0088 TOTDOC=0126
NDOC=0031 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD
PAGINIZ=0060 RIGINIZ=028 PAGFIN=0062 RIGFIN=024 UPAG=NO
PAGEIN=60 PAGEFIN=62
SORTRES= SORTDDL=002800A00
FASCIDC=11DDL0028 A
SORTNAV=0002800A000 00000
ZZDDLC28A NDOC0031 TIPDOCP DOCTIT0008
NDOC0008
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