| Onorevoli Colleghi! -- Il settore dell'erboristeria è
tuttora regolato dalla legge 6 gennaio 1931, n 99, e
successivo regolamento di esecuzione, obsoleti e imprecisi, in
quanto, tra l'altro, emanati con l'intento di dare una
normativa sia alla coltivazione e alla raccolta delle piante
officinali che al commercio e alla lavorazione delle
stesse.
Successive circolari dei Ministri dell'agricoltura e delle
foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità hanno permesso un più lineare sistema di
commercio delle piante officinali anche se, nello stesso
tempo, hanno creato occasioni di frizione tra le categorie
interessate.
I contrasti tra gli operatori del settore, inizialmente
sporadici, si sono fatti più frequenti con l'aumento del
numero dei negozi di erboristeria.
Tale aumento è dovuto a vari fattori: la richiesta del
pubblico, allargatasi sia per il timore che l'abuso di farmaci
di sintesi possa provocare disturbi secondari, sia a causa di
una migliore conoscenza dei prodotti erboristici, così nel
mantenimento delle funzioni fisiologiche dell'organismo come
nella correzione, in senso benefico, del rallentamento di
alcune funzioni. Un'altra ragione sta nel ritorno alla natura
ed al rispetto che l'uomo deve avere per l'ambiente in cui
vive e per se stesso, e nel tentativo, che ne consegue, di
aiutare la natura in senso fisiologico con sistemi più
semplici e naturali. L'erboristeria non vuole certo invadere
il campo del dominio della chimica farmaceutica ma reclama
l'opportunità di trattare i prodotti vegetali o di diretta
derivazione vegetale. Il pubblico lo ha capito e già ora,
mentre si rivolge alla farmacia per i
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prodotti di sintesi, va in erboristeria per quelli naturali e
per gli integratori alimentari di origine naturale.
L'uso delle droghe e delle erbe da parte del genere umano è
documentato da sempre: in Cina fin dal 3.000 a.C; in Egitto,
dove si conoscevano numerose droghe e piante officinali; in
India, ove è attestato dai libri sanscriti, come i Veda;
nell'America precolombiana tanto la civiltà incaica quanto
quelle Maya e Azteca avevano cognizione di numerose piante ad
azione medicamentosa.
Nei tempi attuali già alcuni paesi della Comunità economica
europea, tra cui la Germania e la Gran Bretagna, hanno
disciplinato la professione dell'erborista.
La presente proposta di legge ha lo scopo di dare un
assetto legislativo al settore privilegiando in particolare la
qualificazione degli operatori.
Infatti, la cultura specifica che questa proposta di legge
impone a coloro che si vogliono occupare di erboristeria è
tale da dare garanzia di sicurezza a quanti, in qualsiasi
modo, si avvicinano alle erbe.
La novità di tutto il proposto ordinamento non risiede
tanto nella determinazione delle competenze attribuite al
professionista delle erbe, ma nel numero e nella qualità delle
materie previste per i corsi di studio che lo renderanno
capace di identificare i vegetali e i loro componenti, i
princìpi attivi e no, e che lo doteranno di una notevole
manualità nelle tecniche di lavorazione delle piante
officinali e aromatiche e dei loro derivati.
Il testo della presente proposta di legge rappresenta il
frutto del lavoro svolto dal comitato ristretto della
Commissione Affari sociali nella passata legislatura con
qualche aggiunta. Esso persegue lo scopo di tutelare sia
l'interesse pubblico, sia una categoria di operatori la cui
funzione è destinata ad assumere un ruolo sempre più
importante nella società.
In questo senso vanno letti gli articoli 2 e 10. In
particolare, l'articolo 2 definisce l'ambito di competenza
dell'erborista evitandone lo sconfinamento in ambiti propri di
altri settori professionali.
La definizione del prodotto e l'uso per il quale esso viene
acquisito ne impediscono l'assimilazione ad una specialità
medicinale, in quanto un intervento finalizzato alla salute
non significa di per sé una finalità terapeutica quale
ottenibile da un prodotto di sintesi o da un farmaco
registrato.
L'articolo 10 pone, di conseguenza, precisa richiesta di
formazione professionale per poter svolgere questa attività
ovvero il possesso di uno specifico diploma universitario ai
sensi dell'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Non solo, ma contrariamente alla normale prassi della
sanatoria generale, impone un esame abilitante per chi già
svolge le attività in base ai requisiti previsti dalla legge 6
gennaio 1931, n. 99.
Tale indicazione è motivata da un lato per tutelare al
meglio il consumatore, nello spirito della presente legge,
dall'altro per creare una figura professionale omogenea
indipendente dalla data di inizio dell'attività.
Pur nella sua essenzialità il testo prevede altri punti
qualificanti.
Innanzi tutto impone la chiara identificazione del prodotto
e la sua genuinità e purezza in base alle specifiche norme di
etichettatura previste negli articoli 5 e 6.
In secondo luogo, attraverso gli articoli 7 e 9, incentiva
le regioni a provvedere con appositi dispositivi a sviluppare
la produzione, delle piante disciplinate dalla presente legge
ad uso erboristico e a formare del personale specializzato
alla loro coltivazione, raccolta e conservazione, ponendolo al
centro di un potenziale sviluppo economico, e di ricerca
tecnicoscientifica volta a migliorare la quantità e la qualità
del prodotto italiano.
Queste norme fondamentali, pur inquadrandosi perfettamente
nel nostro ordinamento giuridico e nello spirito delle
direttive comunitarie, pongono l'Italia all'avanguardia in
Europa avendo come principale scopo la tutela della salute dei
consumatori attraverso l'elevata qualificazione professionale
di una categoria di operatori la cui funzione è destinata ad
assumere un ruolo sempre più importante nella società e
attraverso un preciso controllo sui prodotti tale da
scoraggiare qualsiasi abusivismo ed evitare pericolose
confusioni presso i consumatori stessi che trovano nei
prodotti naturali una risposta ai bisogni.
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