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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1940
DDL0483-0002
Progetto di legge Camera n. 483 - testo presentato - (DDL11-483)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C483. TESTIPDL
...C483.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC483 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il settore dell'erboristeria è
  tuttora regolato dalla legge 6 gennaio 1931, n 99, e
  successivo regolamento di esecuzione, obsoleti e imprecisi, in
  quanto, tra l'altro, emanati con l'intento di dare una
  normativa sia alla coltivazione e alla raccolta delle piante
  officinali che al commercio e alla lavorazione delle
  stesse.
    Successive circolari dei Ministri dell'agricoltura e delle
  foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  della sanità hanno permesso un più lineare sistema di
  commercio delle piante officinali anche se, nello stesso
  tempo, hanno creato occasioni di frizione tra le categorie
  interessate.
    I contrasti tra gli operatori del settore, inizialmente
  sporadici, si sono fatti più frequenti con l'aumento del
  numero dei negozi di erboristeria.
    Tale aumento è dovuto a vari fattori: la richiesta del
  pubblico, allargatasi sia per il timore che l'abuso di farmaci
  di sintesi possa provocare disturbi secondari, sia a causa di
  una migliore conoscenza dei prodotti erboristici, così nel
  mantenimento delle funzioni fisiologiche dell'organismo come
  nella correzione, in senso benefico, del rallentamento di
  alcune funzioni.  Un'altra ragione sta nel ritorno alla natura
  ed al rispetto che l'uomo deve avere per l'ambiente in cui
  vive e per se stesso, e nel tentativo, che ne consegue, di
  aiutare la natura in senso fisiologico con sistemi più
  semplici e naturali.  L'erboristeria non vuole certo invadere
  il campo del dominio della chimica farmaceutica ma reclama
  l'opportunità di trattare i prodotti vegetali o di diretta
  derivazione vegetale.  Il pubblico lo ha capito e già ora,
  mentre si rivolge alla farmacia per i
 
                               Pag. 2
 
  prodotti di sintesi, va in erboristeria per quelli naturali e
  per gli integratori alimentari di origine naturale.
    L'uso delle droghe e delle erbe da parte del genere umano è
  documentato da sempre: in Cina fin dal 3.000 a.C; in Egitto,
  dove si conoscevano numerose droghe e piante officinali; in
  India, ove è attestato dai libri sanscriti, come i Veda;
  nell'America precolombiana tanto la civiltà incaica quanto
  quelle Maya e Azteca avevano cognizione di numerose piante ad
  azione medicamentosa.
    Nei tempi attuali già alcuni paesi della Comunità economica
  europea, tra cui la Germania e la Gran Bretagna, hanno
  disciplinato la professione dell'erborista.
    La presente proposta di legge ha lo scopo di dare un
  assetto legislativo al settore privilegiando in particolare la
  qualificazione degli operatori.
    Infatti, la cultura specifica che questa proposta di legge
  impone a coloro che si vogliono occupare di erboristeria è
  tale da dare garanzia di sicurezza a quanti, in qualsiasi
  modo, si avvicinano alle erbe.
    La novità di tutto il proposto ordinamento non risiede
  tanto nella determinazione delle competenze attribuite al
  professionista delle erbe, ma nel numero e nella qualità delle
  materie previste per i corsi di studio che lo renderanno
  capace di identificare i vegetali e i loro componenti, i
  princìpi attivi e no, e che lo doteranno di una notevole
  manualità nelle tecniche di lavorazione delle piante
  officinali e aromatiche e dei loro derivati.
    Il testo della presente proposta di legge rappresenta il
  frutto del lavoro svolto dal comitato ristretto della
  Commissione Affari sociali nella passata legislatura con
  qualche aggiunta.  Esso persegue lo scopo di tutelare sia
  l'interesse pubblico, sia una categoria di operatori la cui
  funzione è destinata ad assumere un ruolo sempre più
  importante nella società.
    In questo senso vanno letti gli articoli 2 e 10.  In
  particolare, l'articolo 2 definisce l'ambito di competenza
  dell'erborista evitandone lo sconfinamento in ambiti propri di
  altri settori professionali.
    La definizione del prodotto e l'uso per il quale esso viene
  acquisito ne impediscono l'assimilazione ad una specialità
  medicinale, in quanto un intervento finalizzato alla salute
  non significa di per sé una finalità terapeutica quale
  ottenibile da un prodotto di sintesi o da un farmaco
  registrato.
    L'articolo 10 pone, di conseguenza, precisa richiesta di
  formazione professionale per poter svolgere questa attività
  ovvero il possesso di uno specifico diploma universitario ai
  sensi dell'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
    Non solo, ma contrariamente alla normale prassi della
  sanatoria generale, impone un esame abilitante per chi già
  svolge le attività in base ai requisiti previsti dalla legge 6
  gennaio 1931, n. 99.
    Tale indicazione è motivata da un lato per tutelare al
  meglio il consumatore, nello spirito della presente legge,
  dall'altro per creare una figura professionale omogenea
  indipendente dalla data di inizio dell'attività.
    Pur nella sua essenzialità il testo prevede altri punti
  qualificanti.
    Innanzi tutto impone la chiara identificazione del prodotto
  e la sua genuinità e purezza in base alle specifiche norme di
  etichettatura previste negli articoli 5 e 6.
    In secondo luogo, attraverso gli articoli 7 e 9, incentiva
  le regioni a provvedere con appositi dispositivi a sviluppare
  la produzione, delle piante disciplinate dalla presente legge
  ad uso erboristico e a formare del personale specializzato
  alla loro coltivazione, raccolta e conservazione, ponendolo al
  centro di un potenziale sviluppo economico, e di ricerca
  tecnicoscientifica volta a migliorare la quantità e la qualità
  del prodotto italiano.
    Queste norme fondamentali, pur inquadrandosi perfettamente
  nel nostro ordinamento giuridico e nello spirito delle
  direttive comunitarie, pongono l'Italia all'avanguardia in
  Europa avendo come principale scopo la tutela della salute dei
  consumatori attraverso l'elevata qualificazione professionale
  di una categoria di operatori la cui funzione è destinata ad
  assumere un ruolo sempre più importante nella società e
  attraverso un preciso controllo sui prodotti tale da
  scoraggiare qualsiasi abusivismo ed evitare pericolose
  confusioni presso i consumatori stessi che trovano nei
  prodotti naturali una risposta ai bisogni.
 
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