| 1. La presente legge disciplina la coltivazione, la
raccolta, la preparazione, la conservazione, la
commercializzazione delle piante e di loro parti per uso
erboristico, nonché la formazione professionale degli
operatori del settore erboristico e detta norme per garantire
la sicurezza, la genuinità e la buona qualità dei prodotti
usati in erboristeria.
2. La presente legge individua, altresì, le piante e le
loro parti tossiche o di specifica attività farmacologica, la
cui vendita al pubblico è riservata al farmacista.
| |