| 1. Per piante e droghe per uso erboristico si intendono,
rispettivamente, le piante e le loro parti d'uso comprese
nella tabella A allegata alla presente legge; per preparazioni
erboristiche si intendono i derivati e le preparazioni
previsti dalla tabella B allegata alla presente legge,
ottenuti da piante e droghe per uso erboristico.
2. Per uso erboristico si intende l'utilizzazione delle
piante e droghe di cui al comma 1, in grado di manifestare,
anche a fini preventivi, effetti benefici e salutari sulle
funzioni dell'organismo.
3. Le piante, le droghe e le preparazioni erboristiche di
cui al comma 1 sono utilizzate e vendute in erboristeria,
purché non si configurino come specialità medicinali o come
farmaci preconfezionati prodotti industrialmente.
| |