| 1. Sono di competenza dell'erborista la vendita
all'ingrosso delle piante e delle relative droghe di cui alla
tabella C allegata
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alla presente legge e la vendita all'ingrosso e al
dettaglio delle piante e delle droghe per uso erboristico di
cui alla tabella A, anche sotto forma di preparazioni previste
dalla tabella B. Il Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio
decreto, le modalità per la tenuta di un registro di carico e
scarico da parte dell'erborista che vende all'ingrosso.
2. Il Ministro della sanità può modificare con proprio
decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, le tabelle A
e C, anche su proposta della Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti italiani o delle associazioni di
farmacisti o erboristi maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Il Ministro della sanità decide sulla proposta
entro centoventi giorni dalla sua presentazione. Il rigetto
della proposta è motivato.
3. All'erborista è consentito sottoporre le piante e le
droghe per uso erboristico a trattamenti fisici e meccanici; è
consentito, altresì, effettuare ulteriori attività di
elaborazione erboristica nei limiti fissati con decreto del
Ministro della sanità.
4. L'attività di elaborazione consiste nelle trasformazioni
idonee ad ottenere i prodotti indicati nella tabella B.
5. Con il decreto del Ministro della sanità di cui al comma
3, sono altresì specificate le miscelazioni estemporanee dei
prodotti di cui alla tabella A e alla tabella B consentite
all'erborista.
6. L'erborista fornisce informazioni sull'uso dei prodotti
in vendita.
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