| 1. Al Ministero della sanità compete la vigilanza
igienico-sanitaria sulle piante, sulle droghe e sui prodotti
disciplinati dalla presente legge all'atto dell'importazione
dall'estero, ferme restando le competenze attribuite ad altre
autorità dalle norme vigenti.
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2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di
vendita all'ingrosso e al minuto delle piante, delle droghe e
dei prodotti di cui alla presente legge spetta ai comuni che
la esercitano mediante le unità sanitarie locali, ai sensi
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Il Ministro della sanità può vietare l'utilizzazione e
la vendita di prodotti ritenuti pericolosi per la salute
pubblica.
4. Alle attività di produzione, preparazione,
confezionamento e vendita dei prodotti disciplinati della
presente legge suscettibili di essere ingeriti, nonché ai
prodotti stessi, si applicano le norme della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, e le relative norme
di attuazione, nonché le norme del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109.
5. La legge 11 ottobre 1986, n. 713, si applica ai prodotti
di uso erboristico corrispondenti alla definizione di cui
all'articolo 1 della medesima legge.
6. La coltivazione, la raccolta, la preparazione, la
conservazione, l'importazione, la commercializzazione e
l'impiego di piante e di droghe, destinate ad uso diverso da
quello erboristico, sono disciplinati dalle norme vigenti in
materia.
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