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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1945
DDL0483-0007
Progetto di legge Camera n. 483 - testo presentato - (DDL11-483)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C483. TESTIPDL
...C483.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC483 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Le piante e le droghe di cui alle tabelle A e C  sono
  vendute da produttori, importatori e grossisti in contenitori
  recanti sull'etichetta le seguenti indicazioni:
        a)  nome comune e nome botanico della pianta secondo
  la denominazione botanica internazionale, seguìti dalla
  indicazione della parte di pianta impiegata;
        b)  natura della pianta (selvatica o coltivata);
        c)  luogo di origine;
        d)  data di raccolta;
 
                               Pag. 6
 
        e)  metodo di preparazione, trattamento eventuale
  con fitofarmaci per la conservazione;
        f)  data di confezionamento;
        g)  modalità di conservazione;
        h)  data di scadenza fino alla quale il prodotto è
  in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate
  condizioni di conservazione;
        i)  eventuale indicazione di pericolo, secondo le
  vigenti disposizioni in materia di etichettatura delle
  sostanze pericolose;
        l)  nome e indirizzo del produttore o del
  responsabile della commercializzazione del prodotto.
    2.  In caso di impossibilità di indicare o di documentare la
  natura della pianta, il luogo di origine, la data di raccolta,
  l'etichetta deve recare, in corrispondenza di tali voci, a
  seconda dei casi, la specificazione: "dato non conosciuto" o
  "dato non documentato".
    3.  I prodotti non preconfezionati in vendita in
  erboristeria devono essere muniti di apposito cartello,
  applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei
  comparti in cui sono esposti, che riporti almeno le
  indicazioni di cui alle lettere  a),   c),   g),
  h)  e  l)  del comma 1, nonché il prezzo.
    4.  La disposizione di cui al comma 3 si applica anche al
  prodotto sfuso venduto in farmacia senza necessità di
  prescrizione medica.
    5.  I contenitori devono corrispondere ai requisiti previsti
  dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
  modificazioni.
    6.  Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto,
  quali piante o parti di piante comprese nella tabella A sono
  da considerare di libera vendita.
 
DATA=920429 FASCID=DDL11-483 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0483 TOTPAG=0039 TOTDOC=0014 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=025 PAGFIN=0006 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=048300 00 FASCIDC=11DDL0483 SORTNAV=0048300 000 00000 ZZDDLC483 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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