| 1. Le piante e le droghe di cui alle tabelle A e C sono
vendute da produttori, importatori e grossisti in contenitori
recanti sull'etichetta le seguenti indicazioni:
a) nome comune e nome botanico della pianta secondo
la denominazione botanica internazionale, seguìti dalla
indicazione della parte di pianta impiegata;
b) natura della pianta (selvatica o coltivata);
c) luogo di origine;
d) data di raccolta;
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e) metodo di preparazione, trattamento eventuale
con fitofarmaci per la conservazione;
f) data di confezionamento;
g) modalità di conservazione;
h) data di scadenza fino alla quale il prodotto è
in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione;
i) eventuale indicazione di pericolo, secondo le
vigenti disposizioni in materia di etichettatura delle
sostanze pericolose;
l) nome e indirizzo del produttore o del
responsabile della commercializzazione del prodotto.
2. In caso di impossibilità di indicare o di documentare la
natura della pianta, il luogo di origine, la data di raccolta,
l'etichetta deve recare, in corrispondenza di tali voci, a
seconda dei casi, la specificazione: "dato non conosciuto" o
"dato non documentato".
3. I prodotti non preconfezionati in vendita in
erboristeria devono essere muniti di apposito cartello,
applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei
comparti in cui sono esposti, che riporti almeno le
indicazioni di cui alle lettere a), c), g),
h) e l) del comma 1, nonché il prezzo.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche al
prodotto sfuso venduto in farmacia senza necessità di
prescrizione medica.
5. I contenitori devono corrispondere ai requisiti previsti
dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni.
6. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto,
quali piante o parti di piante comprese nella tabella A sono
da considerare di libera vendita.
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