| 1. Le confezioni contenenti una droga per uso erboristico,
comprese quelle preparate dall'erborista, riportano diciture
sulle proprietà naturali del prodotto e
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sulle modalità di utilizzazione, approvate ai sensi del comma
4.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla
camomilla che resta disciplinata dalla legge 30 ottobre 1940,
n. 1724, e successive modificazioni.
3. Le piante, loro parti, derivati e preparazioni per uso
erboristico non possono essere venduti dopo che sia decorsa la
data di scadenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
h).
4. Le diciture di cui al comma 1 sono approvate entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della sanità, sentito l'Istituto
superiore di sanità.
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