| 1. La vendita in sede stabile, da parte degli agricoltori
produttori diretti, delle piante individuate dalla presente
legge, è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
dall'articolo 5, comma 3, della presente legge.
2. La vendita al consumatore finale è comunque vietata per
le piante individuate nella tabella C e per quelle individuate
nella tabella A, se associate o se finalizzate all'utilizzo
previsto dal comma 2 dell'articolo 2.
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