| 1. Le regioni promuovono iniziative per incentivare la
coltivazione delle piante di cui alla presente legge adeguando
gli interventi alle peculiarità dei territori, con priorità
per quelli montani e svantaggiati individuati dalle regioni
stesse.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le
regioni dispongono, con propria legge, la concessione di
contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o
associati per:
a) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per
la coltivazione delle piante di cui alla presente legge,
nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la
promozione commerciale dei prodotti per uso erboristico;
b) la realizzazione e la gestione di centri per la
raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante
di cui alla presente legge e loro parti;
c) lo svolgimento di attività di ricerca e di
sperimentazione genetica ed agrotecnica finalizzate al
miglioramento genetico delle piante di cui alla presente legge
e alla produzione di sementi selezionate, nonché
all'aggiornamento dei processi produttivi.
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