| 1. Per esercitare le attività di cui all'articolo 3, è
necessario avere conseguito la laurea in farmacia o in chimica
e tecnologie farmaceutiche o il diploma universitario di cui
all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è
definito l'ordinamento didattico del corso di diploma
universitario di cui al comma 1.
3. Entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di
cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le
università deliberano la trasformazione
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dei corsi per il conseguimento del diploma di erborista di
cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, in corsi
di diploma universitario.
4. Coloro che siano in possesso del diploma di erborista di
cui all'articolo 6 della citata legge n. 99 del 1931, possono
continuare ad esercitare le attività di cui all'articolo 3
della presente legge, purché, entro sei anni dalla data della
sua entrata in vigore, conseguano il diploma universitario di
cui al comma 1 ovvero superino una prova d'esame le cui
modalità sono definite con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, tenuto conto delle materie previste
dall'ordinamento didattico di cui al comma 2.
5. Coloro che, benché non in possesso del diploma di cui
all'articolo 6 della citata legge n. 99 del 1931, siano in
possesso della licenza commerciale rilasciata dai comuni,
possono continuare ad esercitare l'attività purché conseguano
entro sei anni il diploma universitario di cui al comma 1 del
presente articolo con un corso all'uopo allestito.
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