| 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di
cui alla presente legge, irrogano la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 10 milioni,
nelle forme e con le modalità previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, senza pregiudizio per l'applicazione di sanzioni
penali qualora il fatto costituisca reato.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla
presente legge, l'autorità amministrativa competente può
altresì disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa di
cui al comma 1, la chiusura dell'esercizio commerciale di
vendita all'ingrosso o al dettaglio delle piante e delle
droghe per uso erboristico.
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