| Onorevoli Colleghi! -- La riforma degli Istituti superiori
di educazione fisica - sollecitata da larghe fasce della
pubblica opinione, e in particolare dagli studenti degli
istituti stessi e dagli operatori del settore - ha costituito
già nella passata legislatura oggetto di attenta riflessione
da parte delle forze politiche presenti nel Parlamento
nazionale. Il problema si è riproposto in questi ultimi tempi
con particolare urgenza ed è emerso in termini
chiari pur nel contesto del multiforme fenomeno della
contestazione universitaria. Ma, in realtà, è da diversi anni
che si richiede di procedere alla riqualificazione dei
percorsi formativi relativi all'educazione motoria e al loro
elevamento alla dignità di insegnamento universitario.
Il Parlamento, pertanto, non poteva non interessarsi di una
questione che non è di natura corporativa, ossia non riguarda
solo gli operatori dell'educazione fisica e sportiva,
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insegnanti e non, dal momento che oggi all'attività
sportiva è riconosciuto un ruolo rilevante non solo nei
processi formativi (basti pensare ai nuovi programmi delle
scuole elementari), ma anche come elemento essenziale della
vita sociale.
Nella IX legislatura, a causa dello scioglimento anticipato
delle Camere, non si riuscì a portare a termine la discussione
di un testo concordato in seno a un Comitato ristretto.
All'inizio della scorsa legislatura furono presentati alcuni
progetti di legge d'iniziativa parlamentare, che in sostanza
si rifacevano ai testi precedenti.
Oggi in Italia le novità emerse nel mondo della scuola e in
quello dello sport rendono impellente e improcrastinabile la
necessità di disporre di insegnanti e istruttori
caratterizzati da un alto grado di qualificazione scientifica
e culturale.
Occorre, pertanto, realizzare un nuovo profilo
professionale, capace di rispondere alle nuove e più
articolate domande della società contemporanea, caratterizzata
dalla diminuzione del tempo dedicato al lavoro e dalla ricerca
di nuovi servizi per una migliore qualità della vita.
Purtroppo sinora è prevalso il segno della improvvisazione
nell'insegnamento dell'educazione fisica, a causa anche della
mancanza, per lungo tempo, di una scuola scientifica nazionale
in tale materia, e dei conflitti metodologici, anche aspri,
che accompagnarono poi il sorgere di tali scuole: conflitti
che inevitabilmente si riflettevano nelle incertezze e nelle
oscillazioni della legislazione.
Oltretutto, la situazione italiana è profondamente diversa
rispetto a quella degli altri Paesi europei, nel cui
ordinamento universitario è sempre presente, sia pure con
modalità organizzative differenti, la laurea in educazione
fisica. Tale difformità crea ostacoli non lievi ai processi di
integrazione europea, rendendo assai difficile, allo stato
delle cose, sia la libera circolazione dei lavoratori che la
possibilità del riconoscimento reciproco dei titoli di studio
relativi alla materia.
Gli Istituti superiori di educazione fisica nella loro
attuale configurazione sono disciplinati dalla legge n. 88 del
1958. Essa decretava la cessazione delle accademie di
educazione fisica di Roma e di Orvieto e disponeva
l'istituzione di un solo ISEF statale con sede a Roma. La
stessa legge detta norme per il riconoscimento degli istituti
pareggiati (pareggiamento). Sicché oggi abbiamo un ISEF
statale, a Roma, e tanti istituti pareggiati (con appendice di
sezioni staccate) ubicati, non sempre razionalmente, su tutto
il territorio nazionale. Ne deriva una insostenibile
eterogeneità nei processi formativi, che accentua la nostra
"lontananza" dal sistema europeo. Inoltre, pur attribuendo la
legge n. 88 agli ISEF grado di istruzione universitaria
(qualifica che è stata ribadita nello statuto recentemente
approvato dall'ISEF di Roma), non vi è stata fino a questo
momento la possibilità di istituire un autonomo corso di
laurea. Di conseguenza, gli insegnanti di educazione fisica
che escono dagli ISEF vengono inquadrati al livello previsto
per i docenti forniti di solo diploma di scuola secondaria
superiore.
Altra situazione di disparità, riveniente dall'assenza di
omogeneità negli studi di educazione fisica, si verifica
nell'assetto del corpo docente degli ISEF, diviso tra
insegnanti di materie scientifico-culturali, di provenienza
universitaria, ed insegnanti di materie tecnico-addestrative,
provenienti dalla scuola secondaria superiore.
A queste carenze intende ovviare la presente proposta di
legge di riforma che si raccomanda alla vostra attenzione.
Punto centrale della riforma è l'elevamento al livello
universitario degli studi superiori in materia di educazione
fisica e sportiva.
L'articolato prevede l'istituzione della facoltà di scienze
dell'educazione fisica, motoria e dello sport, presso cui sono
destinati a svolgersi la ricerca scientifica e gli studi di
livello superiore nel campo dell'educazione fisica e
sportiva.
Il corso di laurea può articolarsi in più indirizzi,
tenendo presenti in particolare i campi dell'educazione
fisica, dell'educazione motoria, dello sport.
E' prevista inoltre la possibilità di istituire nell'ambito
della facoltà, secondo le
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norme dell'ordinamento universitario vigente, corsi di
diploma universitario di primo livello, corsi di dottorato di
ricerca, scuole di specializzazione.
Una volta ricondotta la formazione degli operatori del
settore nell'ambito universitario, vanno seguiti, a regime, i
piani di sviluppo dell'università (di cui alla legge n. 168
del 1989).
In quella che possiamo definire fase transitoria, in prima
applicazione della legge, a decorrere dall'anno accademico
successivo a quello della sua entrata in vigore, si istituisce
la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello
sport presso l'università "Tor Vergata" di Roma, con
contestuale soppressione dell'ISEF statale di Roma.
Il testo naturalmente prevede norme per regolamentare il
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per garantire i
diritti degli studenti e degli insegnanti.
Per gli altri ISEF pareggiati si prevede - ai fini
dell'istituzione della facoltà - la convenzione con
l'università che ha sede nella stessa città (o regione). Per
non creare inutili traumi nel passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento, si mantengono, almeno per tre anni, le
collaborazioni e le contribuzioni che hanno consentito
l'istituzione degli ISEF.
Un accenno alla questione finanziaria.
In proposito va osservato che l'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre successivo, recante il
piano triennale di sviluppo delle università, sembrerebbe
consentire al Governo l'istituzione di nuove facoltà e corsi
di laurea in educazione fisica e motoria, pur in mancanza di
una legge di riforma degli ISEF e rimanendo gli stessi in
vita. Il che sarebbe davvero assurdo. C'è fortunatamente una
garanzia: le università non possono istituire nuovi corsi di
laurea o nuove facoltà senza il relativo ordinamento
didattico. Il Governo, per bocca del suo rappreseniante nella
precedente legislatura, si è impegnato a non promuovere
nessuna iniziativa tendente all'approvazione dell'ordinamento
didattico del corso di laurea in educazione fisica e motoria,
in assenza della legge di riforma degli ISEF. Similmente si è
impegnato a non autorizzare l'istituzione da parte degli ISEF
esistenti di eventuali nuove sedi staccate e a continuare a
respingere - come sinora ha respinto - tutte le proposte di
modifica statutaria avanzate dagli ISEF in riferimento al
nuovo statuto dell'ISEF di Roma.
Il che significa che la riforma degli ISEF resta la base
giuridica indispensabile per qualunque innovazione e sviluppo
si vogliano realizzare nel settore.
Passiamo ora a un sintetico esame dell'articolato.
L'articolo 1 indica nell'università, e specificamente nella
facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello
sport, la sede per la ricerca scientifica e gli studi di
livello superiore nel campo dell'educazione fisica e
sportiva.
A tal fine, con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, vengono definiti:
l'ordinamento didattico dei corsi di studio della nuova
facoltà; la relativa durata non inferiore a quattro anni; la
possibilità di articolazione del corso di laurea in più
indirizzi; la programmazione degli accessi e relative
procedure selettive; le aree disciplinari da includere nei
curricula didattici; la possibilità di istituire corsi
di diploma universitario di primo livello (articolo 2).
L'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione
fisica, motoria e dello sport è rapportata al piano triennale
universitario (articolo 3). Oltre ai corsi di laurea o di
diploma, possono essere istituti corsi di dottorato di ricerca
e scuole di specializzazione (articolo 4).
L'articolo 5 detta norme per l'organizzazione didattica dei
corsi: è prevista la possibilità di stipulare contratti di
diritto privato di lavoro autonomo, anche in eccedenza ai
limiti previsti dall'ordinamento universitario in determinati
casi e senza maggiori oneri per le università; si dettano
norme per i raggruppamenti delle aree disciplinari di
insegnamento in settori scientifico-disciplinari; si
disciplina l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle
attrezzature gestiti dai comitati di
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cui alla legge n. 394 del 1977; si fissa al 5 per cento dello
stanziamento globale per l'edilizia universitaria l'aliquota
destinata agli impianti sportivi universitari, ai sensi della
legge n. 331 del 1985.
L'articolo 6 disciplina l'istituzione della facoltà di
scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso
l'università "Tor Vergata" di Roma, in coincidenza con la
soppressione dell'ISEF statale di Roma il cui patrimonio viene
trasferito all'università "Tor Vergata" di Roma con vincolo di
destinazione alle attività della nuova facoltà.
Nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento
vengono garantiti: per gli studenti iscritti all'ISEF, il
proseguimento degli studi nonché la valutazione del
curriculum ai fini del conseguimento dei titoli di
studio previsti dal nuovo ordinamento; per il personale
docente, il diritto di essere utilizzato per un triennio con
lo stesso stato giuridico e trattamento economico; per il
personale tecnico e amministrativo, l'inquadramento nei
profili professionali delle corrispondenti qualifiche del
personale dell'università.
L'articolo 7 disciplina il passaggio al nuovo ordinamento
degli ISEF pareggiati. L'università nel cui ambito è prevista
l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica,
motoria e dello sport stipula con l'ISEF ubicato nel suo
territorio
una convenzione per l'utilizzazione delle strutture e
attrezzature di proprietà degli ISEF e per la gestione, per un
triennio, dei contributi degli enti promotori degli ISEF
stessi.
Per il personale docente e il personale tecnico e
amministrativo valgono, in quanto applicabili, le norme
fissate nel precedente articolo per l'ISEF statale di Roma.
L'articolo 8, oltre a far salvi i titoli di studio
conseguiti ai sensi del precedente ordinamento, fissa come
termine ultimo per la vigenza del pareggiamento l'anno
accademico successivo a quello di vigenza del secondo piano di
sviluppo universitario adottato dopo l'entrata in vigore della
presente legge.
L'articolo 9 detta norme per la costituzione delle
commissioni di concorso a posti di professore universitario e
di ricercatore destinati alle nuove facoltà, garantendone in
ogni caso la costituzione anche con ricorso a esperti
stranieri.
L'articolo 10 prevede che, per il numero e la sede delle
facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello
sport, da istituire nel piano di sviluppo vigente alla data di
entrata in vigore della legge, e nel piano successivo,
provvede il Presidente del Consiglio dei ministri con suoi
decreti ai sensi della legge n. 245 del 1990.
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