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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1954
DDL0489-0002
Progetto di legge Camera n. 489 - testo presentato - (DDL11-489)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C489. TESTIPDL
...C489.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC489 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La riforma degli Istituti superiori
  di educazione fisica - sollecitata da larghe fasce della
  pubblica opinione, e in particolare dagli studenti degli
  istituti stessi e dagli operatori del settore - ha costituito
  già nella passata legislatura oggetto di attenta riflessione
  da parte delle forze politiche presenti nel Parlamento
  nazionale.  Il problema si è riproposto in questi ultimi tempi
  con particolare urgenza ed è emerso in termini
  chiari pur nel contesto del multiforme fenomeno della
  contestazione universitaria.  Ma, in realtà, è da diversi anni
  che si richiede di procedere alla riqualificazione dei
  percorsi formativi relativi all'educazione motoria e al loro
  elevamento alla dignità di insegnamento universitario.
    Il Parlamento, pertanto, non poteva non interessarsi di una
  questione che non è di natura corporativa, ossia non riguarda
  solo gli operatori dell'educazione fisica e sportiva,
 
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  insegnanti e non, dal momento che oggi all'attività
  sportiva è riconosciuto un ruolo rilevante non solo nei
  processi formativi (basti pensare ai nuovi programmi delle
  scuole elementari), ma anche come elemento essenziale della
  vita sociale.
    Nella IX legislatura, a causa dello scioglimento anticipato
  delle Camere, non si riuscì a portare a termine la discussione
  di un testo concordato in seno a un Comitato ristretto.
  All'inizio della scorsa legislatura furono presentati alcuni
  progetti di legge d'iniziativa parlamentare, che in sostanza
  si rifacevano ai testi precedenti.
    Oggi in Italia le novità emerse nel mondo della scuola e in
  quello dello sport rendono impellente e improcrastinabile la
  necessità di disporre di insegnanti e istruttori
  caratterizzati da un alto grado di qualificazione scientifica
  e culturale.
    Occorre, pertanto, realizzare un nuovo profilo
  professionale, capace di rispondere alle nuove e più
  articolate domande della società contemporanea, caratterizzata
  dalla diminuzione del tempo dedicato al lavoro e dalla ricerca
  di nuovi servizi per una migliore qualità della vita.
    Purtroppo sinora è prevalso il segno della improvvisazione
  nell'insegnamento dell'educazione fisica, a causa anche della
  mancanza, per lungo tempo, di una scuola scientifica nazionale
  in tale materia, e dei conflitti metodologici, anche aspri,
  che accompagnarono poi il sorgere di tali scuole: conflitti
  che inevitabilmente si riflettevano nelle incertezze e nelle
  oscillazioni della legislazione.
    Oltretutto, la situazione italiana è profondamente diversa
  rispetto a quella degli altri Paesi europei, nel cui
  ordinamento universitario è sempre presente, sia pure con
  modalità organizzative differenti, la laurea in educazione
  fisica.  Tale difformità crea ostacoli non lievi ai processi di
  integrazione europea, rendendo assai difficile, allo stato
  delle cose, sia la libera circolazione dei lavoratori che la
  possibilità del riconoscimento reciproco dei titoli di studio
  relativi alla materia.
    Gli Istituti superiori di educazione fisica nella loro
  attuale configurazione sono disciplinati dalla legge n. 88 del
  1958.  Essa decretava la cessazione delle accademie di
  educazione fisica di Roma e di Orvieto e disponeva
  l'istituzione di un solo ISEF statale con sede a Roma.  La
  stessa legge detta norme per il riconoscimento degli istituti
  pareggiati (pareggiamento).  Sicché oggi abbiamo un ISEF
  statale, a Roma, e tanti istituti pareggiati (con appendice di
  sezioni staccate) ubicati, non sempre razionalmente, su tutto
  il territorio nazionale.  Ne deriva una insostenibile
  eterogeneità nei processi formativi, che accentua la nostra
  "lontananza" dal sistema europeo.  Inoltre, pur attribuendo la
  legge n. 88 agli ISEF grado di istruzione universitaria
  (qualifica che è stata ribadita nello statuto recentemente
  approvato dall'ISEF di Roma), non vi è stata fino a questo
  momento la possibilità di istituire un autonomo corso di
  laurea.  Di conseguenza, gli insegnanti di educazione fisica
  che escono dagli ISEF vengono inquadrati al livello previsto
  per i docenti forniti di solo diploma di scuola secondaria
  superiore.
    Altra situazione di disparità, riveniente dall'assenza di
  omogeneità negli studi di educazione fisica, si verifica
  nell'assetto del corpo docente degli ISEF, diviso tra
  insegnanti di materie scientifico-culturali, di provenienza
  universitaria, ed insegnanti di materie tecnico-addestrative,
  provenienti dalla scuola secondaria superiore.
    A queste carenze intende ovviare la presente proposta di
  legge di riforma che si raccomanda alla vostra attenzione.
    Punto centrale della riforma è l'elevamento al livello
  universitario degli studi superiori in materia di educazione
  fisica e sportiva.
    L'articolato prevede l'istituzione della facoltà di scienze
  dell'educazione fisica, motoria e dello sport, presso cui sono
  destinati a svolgersi la ricerca scientifica e gli studi di
  livello superiore nel campo dell'educazione fisica e
  sportiva.
    Il corso di laurea può articolarsi in più indirizzi,
  tenendo presenti in particolare i campi dell'educazione
  fisica, dell'educazione motoria, dello sport.
    E' prevista inoltre la possibilità di istituire nell'ambito
  della facoltà, secondo le
 
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  norme dell'ordinamento universitario vigente, corsi di
  diploma universitario di primo livello, corsi di dottorato di
  ricerca, scuole di specializzazione.
    Una volta ricondotta la formazione degli operatori del
  settore nell'ambito universitario, vanno seguiti, a regime, i
  piani di sviluppo dell'università (di cui alla legge n. 168
  del 1989).
    In quella che possiamo definire fase transitoria, in prima
  applicazione della legge, a decorrere dall'anno accademico
  successivo a quello della sua entrata in vigore, si istituisce
  la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello
  sport presso l'università "Tor Vergata" di Roma, con
  contestuale soppressione dell'ISEF statale di Roma.
    Il testo naturalmente prevede norme per regolamentare il
  passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per garantire i
  diritti degli studenti e degli insegnanti.
    Per gli altri ISEF pareggiati si prevede - ai fini
  dell'istituzione della facoltà - la convenzione con
  l'università che ha sede nella stessa città (o regione).  Per
  non creare inutili traumi nel passaggio dal vecchio al nuovo
  ordinamento, si mantengono, almeno per tre anni, le
  collaborazioni e le contribuzioni che hanno consentito
  l'istituzione degli ISEF.
    Un accenno alla questione finanziaria.
    In proposito va osservato che l'articolo 14 del decreto del
  Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  del 31 ottobre successivo, recante il
  piano triennale di sviluppo delle università, sembrerebbe
  consentire al Governo l'istituzione di nuove facoltà e corsi
  di laurea in educazione fisica e motoria, pur in mancanza di
  una legge di riforma degli ISEF e rimanendo gli stessi in
  vita.  Il che sarebbe davvero assurdo.  C'è fortunatamente una
  garanzia: le università non possono istituire nuovi corsi di
  laurea o nuove facoltà senza il relativo ordinamento
  didattico.  Il Governo, per bocca del suo rappreseniante nella
  precedente legislatura, si è impegnato a non promuovere
  nessuna iniziativa tendente all'approvazione dell'ordinamento
  didattico del corso di laurea in educazione fisica e motoria,
  in assenza della legge di riforma degli ISEF.  Similmente si è
  impegnato a non autorizzare l'istituzione da parte degli ISEF
  esistenti di eventuali nuove sedi staccate e a continuare a
  respingere - come sinora ha respinto - tutte le proposte di
  modifica statutaria avanzate dagli ISEF in riferimento al
  nuovo statuto dell'ISEF di Roma.
    Il che significa che la riforma degli ISEF resta la base
  giuridica indispensabile per qualunque innovazione e sviluppo
  si vogliano realizzare nel settore.
    Passiamo ora a un sintetico esame dell'articolato.
    L'articolo 1 indica nell'università, e specificamente nella
  facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello
  sport, la sede per la ricerca scientifica e gli studi di
  livello superiore nel campo dell'educazione fisica e
  sportiva.
    A tal fine, con decreto del Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica, vengono definiti:
  l'ordinamento didattico dei corsi di studio della nuova
  facoltà; la relativa durata non inferiore a quattro anni; la
  possibilità di articolazione del corso di laurea in più
  indirizzi; la programmazione degli accessi e relative
  procedure selettive; le aree disciplinari da includere nei
  curricula  didattici; la possibilità di istituire corsi
  di diploma universitario di primo livello (articolo 2).
    L'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione
  fisica, motoria e dello sport è rapportata al piano triennale
  universitario (articolo 3).  Oltre ai corsi di laurea o di
  diploma, possono essere istituti corsi di dottorato di ricerca
  e scuole di specializzazione (articolo 4).
    L'articolo 5 detta norme per l'organizzazione didattica dei
  corsi: è prevista la possibilità di stipulare contratti di
  diritto privato di lavoro autonomo, anche in eccedenza ai
  limiti previsti dall'ordinamento universitario in determinati
  casi e senza maggiori oneri per le università; si dettano
  norme per i raggruppamenti delle aree disciplinari di
  insegnamento in settori scientifico-disciplinari; si
  disciplina l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle
  attrezzature gestiti dai comitati di
 
                               Pag. 4
 
  cui alla legge n. 394 del 1977; si fissa al 5 per cento dello
  stanziamento globale per l'edilizia universitaria l'aliquota
  destinata agli impianti sportivi universitari, ai sensi della
  legge n. 331 del 1985.
    L'articolo 6 disciplina l'istituzione della facoltà di
  scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso
  l'università "Tor Vergata" di Roma, in coincidenza con la
  soppressione dell'ISEF statale di Roma il cui patrimonio viene
  trasferito all'università "Tor Vergata" di Roma con vincolo di
  destinazione alle attività della nuova facoltà.
    Nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento
  vengono garantiti: per gli studenti iscritti all'ISEF, il
  proseguimento degli studi nonché la valutazione del
  curriculum  ai fini del conseguimento dei titoli di
  studio previsti dal nuovo ordinamento; per il personale
  docente, il diritto di essere utilizzato per un triennio con
  lo stesso stato giuridico e trattamento economico; per il
  personale tecnico e amministrativo, l'inquadramento nei
  profili professionali delle corrispondenti qualifiche del
  personale dell'università.
    L'articolo 7 disciplina il passaggio al nuovo ordinamento
  degli ISEF pareggiati.  L'università nel cui ambito è prevista
  l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica,
  motoria e dello sport stipula con l'ISEF ubicato nel suo
  territorio
  una convenzione per l'utilizzazione delle strutture e
  attrezzature di proprietà degli ISEF e per la gestione, per un
  triennio, dei contributi degli enti promotori degli ISEF
  stessi.
    Per il personale docente e il personale tecnico e
  amministrativo valgono, in quanto applicabili, le norme
  fissate nel precedente articolo per l'ISEF statale di Roma.
    L'articolo 8, oltre a far salvi i titoli di studio
  conseguiti ai sensi del precedente ordinamento, fissa come
  termine ultimo per la vigenza del pareggiamento l'anno
  accademico successivo a quello di vigenza del secondo piano di
  sviluppo universitario adottato dopo l'entrata in vigore della
  presente legge.
    L'articolo 9 detta norme per la costituzione delle
  commissioni di concorso a posti di professore universitario e
  di ricercatore destinati alle nuove facoltà, garantendone in
  ogni caso la costituzione anche con ricorso a esperti
  stranieri.
    L'articolo 10 prevede che, per il numero e la sede delle
  facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello
  sport, da istituire nel piano di sviluppo vigente alla data di
  entrata in vigore della legge, e nel piano successivo,
  provvede il Presidente del Consiglio dei ministri con suoi
  decreti ai sensi della legge n. 245 del 1990.
 
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