| (Ordinamento didattico).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico dei
corsi di studio della facoltà di scienze dell'educazione
fisica, motoria e dello sport è definita con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale
(CUN).
2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:
a) la durata del corso di laurea non inferiore a
quattro anni;
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b) la possibilità di articolare il corso di laurea
in più indirizzi, con particolare riferimento ai campi
dell'educazione fisica, motoria e dello sport, nonché le
opportune forme di collaborazione con altre facoltà;
c) la programmazione degli accessi, in relazione
alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi
occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento
dell'idoneità fisica, con procedure selettive tendenti a
verificare la formazione culturale e le capacità
attitudinali;
d) le aree disciplinari da includere
necessariamente nei curricula didattici che devono
essere adottati dalle università;
e) la possibilità di istituire nell'ambito della
facoltà corsi di diploma universitario di primo livello,
secondo le norme dell'ordinamento universitario.
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