| (Istituzione delle facoltà).
1. L'istituzione delle facoltà di scienze
dell'educazione fisica, motoria e dello sport avviene sulla
base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo
dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, salvo quanto
previsto dall'articolo 10 della presente legge.
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