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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1959
DDL0489-0007
Progetto di legge Camera n. 489 - testo presentato - (DDL11-489)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C489. TESTIPDL
...C489.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I FACOLTA' DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E DELLO SPORT
Pag. 7 Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC489 ZZ11 ZZPD ZZPR
                 (Organizzazione didattica).
      1.  Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla
  presente legge sono conferiti secondo le disposizioni
  dell'ordinamento universitario.
    2.  Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti
  di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli
  2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche
  dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con
  le norme del relativo stato giuridico, per le attività
  tecnico-pratiche.
    3.  I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti
  di enti e amministrazioni pubblici, con i quali le università
  abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed
  attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti
  previsti dall'ordinamento universitario, qualora non
  comportino oneri per le università stesse.
    4.  Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, da adottarsi entro un anno dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, su parere
  conforme del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui
  all'articolo 2, comma 2, lettera  d),  sono raggruppate in
  settori scientifico-disciplinari.  I predetti settori
  costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di
  professore e di ricercatore universitario.
    5.  Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle
  esercitazioni teorico-pratiche e del tirocinio, le facoltà di
  scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport si
  avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle
  attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i
  comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394.  A tal fine,
  le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di
  utilizzo.  Alle eventuali maggiori spese, connesse
  all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei
  programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al
  finanziamento dei programmi stessi.
 
                               Pag. 8
 
    6.  L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari
  dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331,
  è determinata nel 5 per cento dello stanziamento globale per
  l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla
  costruzione, anche alla manutenzione straordinaria delle
  opere.
                           Capo II
                      NORME TRANSITORIE
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-489 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0489 TOTPAG=0012 TOTDOC=0012 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=048900 00 FASCIDC=11DDL0489 SORTNAV=0048900 000 00000 ZZDDLC489 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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