| (Organizzazione didattica).
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla
presente legge sono conferiti secondo le disposizioni
dell'ordinamento universitario.
2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti
di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli
2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche
dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con
le norme del relativo stato giuridico, per le attività
tecnico-pratiche.
3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti
di enti e amministrazioni pubblici, con i quali le università
abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed
attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti
previsti dall'ordinamento universitario, qualora non
comportino oneri per le università stesse.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da adottarsi entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su parere
conforme del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera d), sono raggruppate in
settori scientifico-disciplinari. I predetti settori
costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di
professore e di ricercatore universitario.
5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle
esercitazioni teorico-pratiche e del tirocinio, le facoltà di
scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport si
avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle
attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i
comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine,
le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di
utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse
all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei
programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al
finanziamento dei programmi stessi.
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6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari
dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331,
è determinata nel 5 per cento dello stanziamento globale per
l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla
costruzione, anche alla manutenzione straordinaria delle
opere.
Capo II
NORME TRANSITORIE
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