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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1960
DDL0489-0008
Progetto di legge Camera n. 489 - testo presentato - (DDL11-489)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C489. TESTIPDL
...C489.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I FACOLTA' DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E DELLO SPORT
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC489 ZZ11 ZZPD ZZPR
  (Istituto superiore di educazione fisica statale di
                            Roma).
      1.  A decorrere dall'anno accademico 1992-1993 è
  istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica,
  motoria e dello sport presso l'università "Tor Vergata" di
  Roma.
    2.  Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo,
  il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7
  agosto 1990, n. 245, è costituito da due professori ordinari e
  un professore associato designati dal senato accademico e da
  un professore ordinario e un professore associato nominati dal
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, scegliendoli tra quattro nominativi di esperti
  designati dal CUN.
    3.  A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1,
  l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di
  Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con
  vincolo di destinazione alle attività della nuova facoltà,
  alla università "Tor Vergata" di Roma, che subentra in tutti i
  rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.
    4.  Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica sono dettate le disposizioni per
  disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento,
  assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte
  degli studenti iscritti all'ISEF statale di
 
                               Pag. 9
 
  Roma alla data di entrata in vigore della presente legge,
  nonché la valutazione del  curriculum  didattico svolto ai
  fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla
  presente legge.  Sono comunque fatti salvi gli effetti
  giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del
  precedente ordinamento.
    5.  Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale
  di Roma alla data di entra vigore della presente legge in
  posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è
  utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno
  accademico successivo a quello in corso alla data di entrata
  in vigore della presente legge, per le esigenze didattiche e
  di ricerca della facoltà, conservando lo stato giuridico e il
  trattamento economico in godimento.
    6.  Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso
  l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della
  presente legge è inquadrato nei profili professionali delle
  corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed
  amministrativo dell'università.  I relativi posti sono
  trasferiti all'università "Tor Vergata" di Roma con decreto
  del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-489 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0489 TOTPAG=0012 TOTDOC=0012 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=010 PAGFIN=0009 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=048900 00 FASCIDC=11DDL0489 SORTNAV=0048900 000 00000 ZZDDLC489 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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