| (Istituti superiori di educazione fisica
pareggiati).
1. L'università nel cui ambito è prevista dal piano
triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze
dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula a tal
fine una convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi
dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 28, che abbia
la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede
dell'università o in una sede decentrata della medesima.
2. La convenzione di cui al comma 1 deve essere stipulata
entro il triennio successivo alla data di emanazione del
decreto del Presidente della Repubblica recante il piano
triennale di sviluppo dell'università.
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In caso di mancata stipula della convenzione
entro il predetto termine, la determinazione del piano
relativa alla istituzione della facoltà è priva di effetti.
3. La convenzione disciplina, fra l'altro, il mantenimento
per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori
degli ISEF, nonché i connessi rapporti per l'utilizzazione o
l'eventuale acquisizione da parte delle università delle
dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà
degli ISEF o in uso ad essi.
4. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo,
il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7
agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, della presente legge.
5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in
servizio al 1^ gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla
data di stipula della convenzione in posizione di comando,
distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda,
per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a
quello in corso alla predetta data, per le esigenze di
funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e
il trattamento economico in godimento.
6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF
pareggiato, in servizio al 1^ gennaio 1990 e che sia ancora in
servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato,
a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento
economico in godimento, fino all'inquadramento nei
corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche
funzionali del personale tecnico ed amministrativo delle
università. I posti necessari all'università per
l'inquadramento del predetto personale sono assegnati
nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle
università e degli incrementi recati dai piani triennali di
sviluppo.
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