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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1961
DDL0489-0009
Progetto di legge Camera n. 489 - testo presentato - (DDL11-489)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C489. TESTIPDL
...C489.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I FACOLTA' DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E DELLO SPORT
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC489 ZZ11 ZZPD ZZPR
           (Istituti superiori di educazione fisica
                         pareggiati).
      1.  L'università nel cui ambito è prevista dal piano
  triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze
  dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula a tal
  fine una convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi
  dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 28, che abbia
  la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede
  dell'università o in una sede decentrata della medesima.
    2.  La convenzione di cui al comma 1 deve essere stipulata
  entro il triennio successivo alla data di emanazione del
  decreto del Presidente della Repubblica recante il piano
  triennale di sviluppo dell'università.
 
                              Pag. 10
 
  In caso di mancata stipula della convenzione
  entro il predetto termine, la determinazione del piano
  relativa alla istituzione della facoltà è priva di effetti.
    3.  La convenzione disciplina, fra l'altro, il mantenimento
  per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori
  degli ISEF, nonché i connessi rapporti per l'utilizzazione o
  l'eventuale acquisizione da parte delle università delle
  dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà
  degli ISEF o in uso ad essi.
    4.  Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo,
  il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7
  agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 6,
  comma 2, della presente legge.
    5.  Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in
  servizio al 1^ gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla
  data di stipula della convenzione in posizione di comando,
  distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda,
  per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a
  quello in corso alla predetta data, per le esigenze di
  funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e
  il trattamento economico in godimento.
    6.  Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF
  pareggiato, in servizio al 1^ gennaio 1990 e che sia ancora in
  servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato,
  a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento
  economico in godimento, fino all'inquadramento nei
  corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche
  funzionali del personale tecnico ed amministrativo delle
  università.  I posti necessari all'università per
  l'inquadramento del predetto personale sono assegnati
  nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle
  università e degli incrementi recati dai piani triennali di
  sviluppo.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-489 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0489 TOTPAG=0012 TOTDOC=0012 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=024 PAGFIN=0010 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=048900 00 FASCIDC=11DDL0489 SORTNAV=0048900 000 00000 ZZDDLC489 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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