| (Passaggio al nuovo ordinamento).
1. Il decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
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di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina anche le
modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento,
relativamente agli ISEF pareggiati, con riferimento, fra
l'altro, alla valutazione del curriculum didattico
svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio
previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli
effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del
precedente ordinamento.
2. Il pareggiamento, conferito ai sensi dell'articolo 28
della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo
anno accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del
secondo piano triennale di sviluppo dell'università adottato
dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono
fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti,
entro il limite della durata legale del corso di studi, dagli
studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al
primo anno di corso degli ISEF pareggiati.
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