| (Costituzione delle facoltà - Concorsi).
1. Per la costituzione delle facoltà previste dalla
presente legge si applicano, salvo quanto previsto dagli
articoli 6 e 7 della presente legge, le disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 245, relative ai comitati
ordinatori.
2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di
ricercatore destinati alle facoltà di scienze dell'educazione
fisica, motoria e dello sport, indetti nei primi otto anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso
in cui la commissione giudicatrice non possa essere
validamente costituita per l'impossibilità di individuare,
anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti
necessario, la commissione stessa è corrispondentemente
integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati
nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica su proposta del CUN. Il giudizio della commissione
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tiene conto della capacità professionale nel campo specifico,
dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta
presso gli ISEF.
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