| (Determinazione delle sedi).
1. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze
dell'educazione fisica, motoria e dello sport da istituire
nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché di quello successivo, con le necessarie risorse
finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati con le procedure
di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei
limiti delle risorse finanziarie e di personale previste dai
predetti piani triennali di sviluppo dell'università.
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