| Onorevoli Colleghi! -- La professione di geometra può
ancora oggi offrire ai giovani occasione di un lavoro autonomo
produttivo, purché sia liberata da alcune difficoltà che
l'avviliscono. Questa proposta di legge tende a sollevare la
professione di geometra da uno stato di profondo disagio, che
ha avuto origine da alcune lacune dell'ordinamento
professionale approvato con il regio decreto 11 febbraio 1929,
n. 274, e si è aggravato con lo sviluppo della tecnica, non
solo danneggiando i legittimi interessi della numerosa e
benemerita categoria professionale, ma riflettendosi
negativamente sulle attività economiche di una vasta
collettività di
piccoli operatori e degli strati sociali medi, che guardano
sempre con immutato interesse al "geometra" come
professionista capace di risolvere tutti i problemi di
formazione, gestione e manutenzione delle loro attività
economiche e patrimoniali.
Il testo normativo cui si fa generalmente riferimento per
delimitare la sfera di competenza dei geometri è il già citato
regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, portante il
regolamento della professione di geometra, che all'articolo 16
disciplina l'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale.
Di tale articolo va richiamato specificatamente quanto si
legge sotto la lettera l) laddove si attribuisce ai
geometri
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la competenza a progettare, dirigere, sorvegliare e liquidare
costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole,
di limitata importanza, di struttura ordinaria, "comprese
piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non
richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro
destinazione non possano comunque implicare pericolo per la
incolumità delle persone", e sotto la lettera m), dove
si attribuisce ai geometri la competenza a progettare,
dirigere e vigilare "modeste costruzioni civili", senza limiti
di sorta.
La certamente non felice formulazione della disposizione in
esame - che assume a criterio di riferimento un dato
assolutamente generico qual'è la "modestia" dell'opera -
giustifica la molteplicità e diversità delle soluzioni
adottate di volta in volta dagli interpreti, che appunto al
concetto di "modestia" hanno guardato dai più svariati angoli
prospettici, adottando parametri di valutazione del tutto
soggettivi ed unilaterali.
La migliore giurisprudenza è giunta ormai da tempo a
riconoscere che il concetto di "modeste costruzioni" che i
geometri possono progettare e dirigere deve essere definito,
in modo esclusivo o quanto meno preminente, sulla base di una
valutazione tecnico-qualitativa dell'opera, esaminata sia
nelle sue caratteristiche strutturali che nelle modalità
costruttive, le quali debbono risultare adeguate alla cultura
tecnica degli stessi professionisti (cfr. Consiglio di Stato,
sezione V, decisione n. 1114 del 27 agosto 1966: Corte di
cassazione, sezione II civile, sentenza n. 653 del 20 febbraio
1975); ma questo indirizzo è ancora tutt'altro che pacifico e
comunque risulta applicato con un margine di incertezza, che
si lega, di volta in volta, alle valutazioni necessariamente
soggettive dell'organo chiamato in concreto ad esprimere un
giudizio.
Diverso e assai più complicato sembra essere il discorso
che si riferisce all'impiego, da parte dei geometri, di
strutture in conglomerato cementizio.
In materia la giurisprudenza appare nettamente divisa; si
rinvengono decisioni che affermano sicuramente la competenza
dei geometri ad operare con il cemento armato ed altre che la
negano. Tutte però attraverso la interpretazione delle norme
di legge; nessuna con riferimento concreto alle
caratteristiche delle opere, in relazione alle capacità
tecniche che si devono e si possono riconoscere alla
categoria.
In linea di principio si dovrebbe dire (salvo le
precisazioni e le puntualizzazioni del caso) che non si può
escludere a priori - come pure fa la giurisprudenza
prevalente - che i geometri possano operare con il cemento
armato. E' infatti la stessa legge n. 1086 del 5 novembre 1971
("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica") a prevedere espressamente che i geometri possano
progettare e dirigere opere con l'impiego di strutture in
cemento armato, "nei limiti delle rispettive competenze"
(articolo 2).
In altri termini, è da ritenere che i geometri possano
progettare e dirigere costruzioni civili aventi
caratteristiche tecnico-qualitative compatibili con la loro
cultura professionale, sia che queste debbano realizzarsi con
murature semplici sia che debbano essere invece realizzate con
strutture in cemento armato.
Quanto qui affermato trova precisa conferma anche nelle
disposizioni contenute nella normativa riguardante le
costruzioni in zone sismiche. A tale proposito, va infatti
tenuto presente che la legge n. 64 del 2 febbraio 1974
espressamente (all'articolo 17, secondo comma) abilita i
geometri (e i periti edili) alla redazione di progetti di
fabbricati da realizzare in zone sismiche, con la consueta
formula "nei limiti delle rispettive competenze".
Per quanto attiene infine alle competenze dei geometri in
materia urbanistica, è da ritenere che per una soluzione
corretta del problema si debbano operare alcune opportune
distinzioni.
E' fuori dubbio che è esclusa la competenza dei tecnici
diplomati per quanto riguarda piani regolatori generali e
strumenti urbanistici equiparati, piani di fabbricazione,
piani di costruzione, eccetera,
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anche nell'ipotesi che si tratti di elaborare il piano
relativo ad un comune con popolazione inferiore a 10.000
abitanti, per il quale, ai sensi della norma contenuta
nell'articolo 16, lettera q), del regio decreto 11
febbraio 1929, n. 274, il geometra potrebbe espletare
ordinariamente mansioni di "perito comunale". E' da ritenere
infatti che lo studio e la redazione di un piano regolatore
generale esorbiti comunque dall'ambito delle "funzioni
tecniche ordinarie", implicando la soluzione di rilevanti
problemi tecnici. Bisogna invece riconoscere che la
preparazione della categoria professionale - in relazione ai
programmi di studio propri degli istituti tecnici per geometri
(giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222) - può consentire al
professionista tecnico diplomato di procedere alla redazione
di strumenti urbanistici di modesta entità e tali da non
prospettare probemi di particolare difficoltà e complessità,
quali possono essere, in alcune ipotesi, i piani di
lottizzazione e in genere di attuazione di strumenti
urbanistici generali.
Va inoltre osservato che i geometri possono sicuramente
collaborare alla redazione di piani regolatori o strumenti
urbanistici equipollenti, attraverso l'espletamento di
attività rientranti nell'ambito delle loro competenze
specifiche (rilevamenti topografici, tracciamento di strade,
misura e divisione di aree urbane, eccetera).
Tutte le osservazioni che sono state fatte in precedenza
hanno inteso mettere a fuoco difficoltà e lacune
dell'ordinamento professionale dei geometri, che il
provvedimento legislativo intende superare.
Esso è necessario ed improcrastinabile anche alla luce
dell'elevato contenzioso, che ha provocato, da parte del
pretore di Treviso, una ordinanza con la quale ha rinviato la
materia all'esame della Corte costituzionale che dovrà
pronunciarsi in merito.
Questa proposta di legge, che fissa le competenze
professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle
strutture e dell'urbanistica, può rappresentare una soluzione
legislativa che, abbandonando l'impiego di formule generiche
(che si prestano alle più varie interpretazioni e purtroppo,
spesso a interessate strumentalizzazioni), può fornire un
sicuro criterio di orientamento per l'attribuzione delle
competenze e delle relative responsabilità professionali.
Un tale risultato dovrebbe essere considerato da tutti come
un traguardo importante e significativo, specie se, come è
facilmente prevedibile, alle professioni tecniche si
imporranno, a breve scadenza, profondi e radicali mutamenti
sotto il profilo della loro rilevanza ed incidenza sociale.
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