Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1966
DDL0492-0002
Progetto di legge Camera n. 492 - testo presentato - (DDL11-492)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C492. TESTIPDL
...C492.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC492 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La professione di geometra può
  ancora oggi offrire ai giovani occasione di un lavoro autonomo
  produttivo, purché sia liberata da alcune difficoltà che
  l'avviliscono.  Questa proposta di legge tende a sollevare la
  professione di geometra da uno stato di profondo disagio, che
  ha avuto origine da alcune lacune dell'ordinamento
  professionale approvato con il regio decreto 11 febbraio 1929,
  n. 274, e si è aggravato con lo sviluppo della tecnica, non
  solo danneggiando i legittimi interessi della numerosa e
  benemerita categoria professionale, ma riflettendosi
  negativamente sulle attività economiche di una vasta
  collettività di
  piccoli operatori e degli strati sociali medi, che guardano
  sempre con immutato interesse al "geometra" come
  professionista capace di risolvere tutti i problemi di
  formazione, gestione e manutenzione delle loro attività
  economiche e patrimoniali.
    Il testo normativo cui si fa generalmente riferimento per
  delimitare la sfera di competenza dei geometri è il già citato
  regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, portante il
  regolamento della professione di geometra, che all'articolo 16
  disciplina l'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale.
  Di tale articolo va richiamato specificatamente quanto si
  legge sotto la lettera  l)  laddove si attribuisce ai
  geometri
 
                               Pag. 2
 
  la competenza a progettare, dirigere, sorvegliare e liquidare
  costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole,
  di limitata importanza, di struttura ordinaria, "comprese
  piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non
  richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro
  destinazione non possano comunque implicare pericolo per la
  incolumità delle persone", e sotto la lettera  m),  dove
  si attribuisce ai geometri la competenza a progettare,
  dirigere e vigilare "modeste costruzioni civili", senza limiti
  di sorta.
    La certamente non felice formulazione della disposizione in
  esame - che assume a criterio di riferimento un dato
  assolutamente generico qual'è la "modestia" dell'opera -
  giustifica la molteplicità e diversità delle soluzioni
  adottate di volta in volta dagli interpreti, che appunto al
  concetto di "modestia" hanno guardato dai più svariati angoli
  prospettici, adottando parametri di valutazione del tutto
  soggettivi ed unilaterali.
    La migliore giurisprudenza è giunta ormai da tempo a
  riconoscere che il concetto di "modeste costruzioni" che i
  geometri possono progettare e dirigere deve essere definito,
  in modo esclusivo o quanto meno preminente, sulla base di una
  valutazione tecnico-qualitativa dell'opera, esaminata sia
  nelle sue caratteristiche strutturali che nelle modalità
  costruttive, le quali debbono risultare adeguate alla cultura
  tecnica degli stessi professionisti (cfr.  Consiglio di Stato,
  sezione V, decisione n. 1114 del 27 agosto 1966: Corte di
  cassazione, sezione II civile, sentenza n. 653 del 20 febbraio
  1975); ma questo indirizzo è ancora tutt'altro che pacifico e
  comunque risulta applicato con un margine di incertezza, che
  si lega, di volta in volta, alle valutazioni necessariamente
  soggettive dell'organo chiamato in concreto ad esprimere un
  giudizio.
    Diverso e assai più complicato sembra essere il discorso
  che si riferisce all'impiego, da parte dei geometri, di
  strutture in conglomerato cementizio.
    In materia la giurisprudenza appare nettamente divisa; si
  rinvengono decisioni che affermano sicuramente la competenza
  dei geometri ad operare con il cemento armato ed altre che la
  negano.  Tutte però attraverso la interpretazione delle norme
  di legge; nessuna con riferimento concreto alle
  caratteristiche delle opere, in relazione alle capacità
  tecniche che si devono e si possono riconoscere alla
  categoria.
    In linea di principio si dovrebbe dire (salvo le
  precisazioni e le puntualizzazioni del caso) che non si può
  escludere  a priori  - come pure fa la giurisprudenza
  prevalente - che i geometri possano operare con il cemento
  armato.  E' infatti la stessa legge n. 1086 del 5 novembre 1971
  ("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
  cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
  metallica") a prevedere espressamente che i geometri possano
  progettare e dirigere opere con l'impiego di strutture in
  cemento armato, "nei limiti delle rispettive competenze"
  (articolo 2).
    In altri termini, è da ritenere che i geometri possano
  progettare e dirigere costruzioni civili aventi
  caratteristiche tecnico-qualitative compatibili con la loro
  cultura professionale, sia che queste debbano realizzarsi con
  murature semplici sia che debbano essere invece realizzate con
  strutture in cemento armato.
    Quanto qui affermato trova precisa conferma anche nelle
  disposizioni contenute nella normativa riguardante le
  costruzioni in zone sismiche.  A tale proposito, va infatti
  tenuto presente che la legge n. 64 del 2 febbraio 1974
  espressamente (all'articolo 17, secondo comma) abilita i
  geometri (e i periti edili) alla redazione di progetti di
  fabbricati da realizzare in zone sismiche, con la consueta
  formula "nei limiti delle rispettive competenze".
    Per quanto attiene infine alle competenze dei geometri in
  materia urbanistica, è da ritenere che per una soluzione
  corretta del problema si debbano operare alcune opportune
  distinzioni.
    E' fuori dubbio che è esclusa la competenza dei tecnici
  diplomati per quanto riguarda piani regolatori generali e
  strumenti urbanistici equiparati, piani di fabbricazione,
  piani di costruzione, eccetera,
 
                               Pag. 3
 
  anche nell'ipotesi che si tratti di elaborare il piano
  relativo ad un comune con popolazione inferiore a 10.000
  abitanti, per il quale, ai sensi della norma contenuta
  nell'articolo 16, lettera  q),  del regio decreto 11
  febbraio 1929, n. 274, il geometra potrebbe espletare
  ordinariamente mansioni di "perito comunale".  E' da ritenere
  infatti che lo studio e la redazione di un piano regolatore
  generale esorbiti comunque dall'ambito delle "funzioni
  tecniche ordinarie", implicando la soluzione di rilevanti
  problemi tecnici.  Bisogna invece riconoscere che la
  preparazione della categoria professionale - in relazione ai
  programmi di studio propri degli istituti tecnici per geometri
  (giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della
  Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222) - può consentire al
  professionista tecnico diplomato di procedere alla redazione
  di strumenti urbanistici di modesta entità e tali da non
  prospettare probemi di particolare difficoltà e complessità,
  quali possono essere, in alcune ipotesi, i piani di
  lottizzazione e in genere di attuazione di strumenti
  urbanistici generali.
    Va inoltre osservato che i geometri possono sicuramente
  collaborare alla redazione di piani regolatori o strumenti
  urbanistici equipollenti, attraverso l'espletamento di
  attività rientranti nell'ambito delle loro competenze
  specifiche (rilevamenti topografici, tracciamento di strade,
  misura e divisione di aree urbane, eccetera).
    Tutte le osservazioni che sono state fatte in precedenza
  hanno inteso mettere a fuoco difficoltà e lacune
  dell'ordinamento professionale dei geometri, che il
  provvedimento legislativo intende superare.
    Esso è necessario ed improcrastinabile anche alla luce
  dell'elevato contenzioso, che ha provocato, da parte del
  pretore di Treviso, una ordinanza con la quale ha rinviato la
  materia all'esame della Corte costituzionale che dovrà
  pronunciarsi in merito.
    Questa proposta di legge, che fissa le competenze
  professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle
  strutture e dell'urbanistica, può rappresentare una soluzione
  legislativa che, abbandonando l'impiego di formule generiche
  (che si prestano alle più varie interpretazioni e purtroppo,
  spesso a interessate strumentalizzazioni), può fornire un
  sicuro criterio di orientamento per l'attribuzione delle
  competenze e delle relative responsabilità professionali.
    Un tale risultato dovrebbe essere considerato da tutti come
  un traguardo importante e significativo, specie se, come è
  facilmente prevedibile, alle professioni tecniche si
  imporranno, a breve scadenza, profondi e radicali mutamenti
  sotto il profilo della loro rilevanza ed incidenza sociale.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-492 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0492 TOTPAG=0006 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=015 PAGFIN=0003 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=049200 00 FASCIDC=11DDL0492 SORTNAV=0049200 000 00000 ZZDDLC492 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati