| (Finalità della legge).
1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici
pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive,
artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole,
igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in
conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia
urbanistica e di arredo urbano, è disciplinata dalla presente
legge.
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