| (Edifici).
1. Sono di competenza dei geometri il progetto
architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione,
la contabilità, la liquidazione ed il collaudo
tecnico-staticoamministrativo degli edifici di nuova
costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la
ristrutturazione e il recupero edilizio con interventi nelle
strutture portanti, compresi i relativi impianti tecnologici
interni di dotazione e di erogazione, nonché esterni di
alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:
a) in zona non sismica:
1) con struttura verticale in muratura ordinaria,
armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori
terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato;
2) con struttura portante in cemento armato, gettato in
opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di tre piani
fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;
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b) in zona sismica:
1) con struttura verticale in muratura ordinaria od
armata: di non più di tre piani fuori terra, oltre un piano
seminterrato o interrato;
2) con struttura portante in cemento armato, gettato in
opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani
fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.
2. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.
3. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo
tecnico-amministrativo delle opere di cui al presente articolo
sono comunque di competenza dei geometri nei limiti di cui
alla lettera a), numero 1), del comma 1; ove il progetto
superi il numero dei piani previsto alla lettera a),
numero 2), e alla lettera b), numeri 1) e 2), del comma
1, i calcoli statici sono esclusi dalla competenza.
4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo
statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli
edifici vincolati di cui alla legge 1^ giugno 1939, n.
1089.
5. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i
quattro piani, la contabilità dei lavori, interventi di
manutenzione ordinaria, igienico-sanitari e funzionali, nonché
di manutenzione straordinaria, purché questi ultimi non
interessino le strutture portanti.
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