Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1968
DDL0492-0004
Progetto di legge Camera n. 492 - testo presentato - (DDL11-492)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C492. TESTIPDL
...C492.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC492 ZZ11 ZZPD ZZPR
                          (Edifici).
    1.  Sono di competenza dei geometri il progetto
  architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione,
  la contabilità, la liquidazione ed il collaudo
  tecnico-staticoamministrativo degli edifici di nuova
  costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la
  ristrutturazione e il recupero edilizio con interventi nelle
  strutture portanti, compresi i relativi impianti tecnologici
  interni di dotazione e di erogazione, nonché esterni di
  alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:
      a)  in zona non sismica:
        1) con struttura verticale in muratura ordinaria,
  armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori
  terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato;
        2) con struttura portante in cemento armato, gettato in
  opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di tre piani
  fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;
 
                               Pag. 5
 
      b)  in zona sismica:
        1) con struttura verticale in muratura ordinaria od
  armata: di non più di tre piani fuori terra, oltre un piano
  seminterrato o interrato;
        2) con struttura portante in cemento armato, gettato in
  opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani
  fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.
    2.  I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.
    3.  La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo
  tecnico-amministrativo delle opere di cui al presente articolo
  sono comunque di competenza dei geometri nei limiti di cui
  alla lettera  a),  numero 1), del comma 1; ove il progetto
  superi il numero dei piani previsto alla lettera  a),
  numero 2), e alla lettera  b),  numeri 1) e 2), del comma
  1, i calcoli statici sono esclusi dalla competenza.
    4.  Restano salve le competenze prescritte per il collaudo
  statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli
  edifici vincolati di cui alla legge 1^ giugno 1939, n.
  1089.
    5.  Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i
  quattro piani, la contabilità dei lavori, interventi di
  manutenzione ordinaria, igienico-sanitari e funzionali, nonché
  di manutenzione straordinaria, purché questi ultimi non
  interessino le strutture portanti.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-492 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0492 TOTPAG=0006 TOTDOC=0009 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=013 PAGFIN=0005 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=049200 00 FASCIDC=11DDL0492 SORTNAV=0049200 000 00000 ZZDDLC492 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati