| Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di legge,
che riforma e rifonda, mutandone anche la denominazione, il
Corpo forestale dello Stato, benemerito Corpo che da oltre 158
anni opera nel campo della difesa dell'ambiente naturale e
forestale e che attualmente trae il suo ordinamento dal
decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e dall'obsoleto ed
anacronistico regolamento per l'applicazione della legge 13
dicembre 1928, n. 3141, approvato con regio decreto 3 ottobre
1929, n. 1997, si intendono raggiungere le seguenti
finalità:
1) riorganizzare il Corpo forestale dello Stato sulla
base dei princìpi ispiratori della riforma della Polizia di
Stato voluta ed approvata dalla grande maggioranza del
Parlamento, uniformando, tra
l'altro, l'ordinamento del personale dei vari ruoli del
Corpo;
2) restituire al Corpo forestale dello Stato la sua piena
funzionalità operativa e tecnica in un settore, quale la
protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale in
particolare, che gli è sempre stato proprio per affinità
elettiva, culturale, professionale e per tradizione
storica;
3) dare al Ministero dell'ambiente, attualmente "cieco" e
"sordo", la possibilità di avvalersi funzionalmente di una
struttura capillare, quale quella di 1.200 stazioni forestali,
che possa fornirgli un monitoraggio completo ed immediato
dello stato del territorio e dell'ambiente naturale, pur
esaltando l'attuale e storica collocazione e dipendenza del
Corpo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
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4) razionalizzare l'impiego del personale recuperandolo
interamente ai compiti di vigilanza e tutela forestale ed
ambientale mediante l'individuazione di specifici profili
professionali per tutto il personale che espleta funzioni di
polizia e l'istituzione di ruoli di supporto che prevedono
tutte le professionalità (tecniche, amministrative e
scientifiche) ed a tutti i livelli (dirigenziali, direttivi ed
esecutivi) per il raggiungimento delle finalità
istituzionali.
Onorevoli colleghi! La proposta di legge che ci onoriamo di
sottoporre alla vostra approvazione accoglie quindi le
aspettative dei Forestali dello Stato che ormai da anni
sollecitano la riforma del Corpo e che ora, dopo quella della
polizia di Stato e della polizia penitenziaria, a buon diritto
può e deve essere attuata. Riforma che oggi però non può
prescindere dal confronto con le nuove realtà
politicoistituzionali quali l'attuazione dell'istituto
regionale, l'istituzione del Ministero dell'ambiente e
soprattutto la riforma della polizia che vede il Corpo
forestale dello Stato inserito a pieno titolo ed a buon
diritto tra le forze di polizia dello Stato.
Queste nuove realtà politiche ed istituzionali ed il
particolare "momento ecologico" che la nostra società sta
vivendo, momento nel quale la tutela delle risorse naturali
rappresenta senza dubbio un problema prioritario, hanno
sollecitato il legislatore a fare sempre più riferimento
operativo proprio al Corpo forestale dello Stato,
attribuendogli nuovi e più attuali compiti. Così anche dopo
l'attuazione dell'istituto regionale numerose sono le leggi
che confermano questa scelta politica di responsabilizzare
sempre più il Corpo in materia di difesa e tutela
dell'ambiente e non solo di questa.
Basti qui citare la legge che gli attribuisce la difesa dei
boschi dagli incendi (legge 1^ marzo 1975, n. 47), la legge
che gli demanda la protezione della fauna selvatica (legge 11
febbraio 1992, n. 157) o quelle che chiamano il Corpo ad
operare nel settore della prevenzione e repressione delle
sofisticazioni alimentari (decreto-legge 18 giugno 1986,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
462) e del commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione (legge 7 febbraio 1992, n.
150).
Il Corpo forestale dello Stato proprio per la particolare
organizzazione capillare dei suoi 1.200 Comandi stazione, per
la sua confermata natura di forza di polizia dello Stato
(legge 1^ aprile 1981, n. 121), per il naturale bagaglio di
esperienze del suo personale, svolge oggi un ruolo sempre più
importante nell'ampio contesto della difesa dell'ambiente.
Da quanto brevemente esposto derivano una constatazione di
base ed un preciso suggerimento.
Si constata cioè l'importanza dei compiti via via affidati
al Corpo forestale dello Stato nel settore della difesa
dell'ambiente sino a giungere alla legge istitutiva del
Ministero dell'ambiente che ha voluto affidare al Corpo lo
specifico ed ambizioso compito della difesa del patrimonio
naturalistico nazionale (articolo 8, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349) ed alla recente legge quadro sulle aree
protette che gli ha affidato, in via esclusiva, la
sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale ed, in via preferenziale, la
sorveglianza delle aree protette regionali (articoli 21 e 27
della legge 6 dicembre 1991, n. 394).
Di conseguenza, quindi, proprio nella prospettiva di una
nuova politica di protezione della natura culminata nella
istituzione del nuovo Ministero, si appalesa indispensabile
rafforzare, per motivi di opportunità politica e di logica, le
strutture e gli organici del Corpo.
Una opportunità ed una logica che si impongono sotto i
profili finanziario (quello di avere già disponibili delle
strutture e degli uomini felicemente collaudati da anni e
quindi poter contenere le spese dello Stato), della efficienza
(consolidata e riconosciuta esperienza ultra centenaria nella
difesa del patrimonio naturale), della immediatezza di impiego
(ottomila uomini addestrati, con opportuna e capillare
dislocazione sul territorio).
Oggi quindi una ristrutturazione ed un potenziamento del
Corpo, alla luce delle
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nuove realtà e competenze, si impongono per rendere sempre
più valido l'apporto dei Forestali alla battaglia ecologica
nella quale la lotta contro gli incendi boschivi, gli
inquinamenti delle acque, i predatori indiscriminati della
flora e della fauna, la speculazione edilizia nelle zone di
interesse ecologico e paesaggistico, costituiscono solo una
componente qualificante.
La ristrutturazione di cui all'unita proposta di legge
interessa quindi i seguenti punti salienti e
caratterizzanti:
a) la denominazione (articolo 1): con essa si
vogliono rendere immediatamente chiare la natura e le finalità
istitutive del Corpo;
b) i compiti (articolo 2): ben delineati e
delimitati dalle funzioni trasferite alle regioni e quindi
compiti di difesa dell'ambiente inteso nella sua globalità.
L'articolo è di fatto un testo unico delle competenze
attribuite al Corpo da svariati provvedimenti legislativi
succedutisi nel tempo;
c) la dipendenza (articolo 3): viene mantenuta per
tradizione, funzionalità ed economicità dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, ma, alla luce delle nuove
realtà istituzionali, si prevede una dipendenza funzionale ed
operativa specifica nel servizio di polizia ecologica ed
ambientale dal Ministro dell'ambiente;
d) i rapporti con le regioni (articolo 4): sono ben
delimitati al fine di non invadere la competenza primaria di
queste nel settore forestale; si prevede nel contempo però la
possibilità di intervento tecnico del Corpo in settori di alta
e specifica competenza professionale su richiesta delle
regioni stesse;
e) il personale con funzioni di polizia (articoli 5
e 25): viene garantita una struttura operativa omogenea
attraverso la parità di stato giuridico, regolamentare e
professionale da attuarsi con appositi decreti legislativi che
individuino le specifiche attribuzioni, per ciascun ruolo,
delle relative qualifiche da armonizzarsi alle previsioni
della legge 11 luglio 1980, n. 312 e della legge 6 marzo 1992,
n. 216 e ne vengono fissati e potenziati gli organici da
raggiungersi in dieci anni;
f) il personale con funzioni di supporto (articolo
29): viene istituito il servizio autonomo centrale forestale
costituito da personale dei ruoli tecnici, amministrativi,
professionali e tecnico-professionali di supporto al Corpo ed
alla ex azienda di Stato per le foreste demaniali e ne
vengono stabiliti gli organici e la dipendenza che, così come
per il restante personale che espleta funzioni di polizia, è
prevista dal capo del Corpo;
g) le strutture (articoli 10, 12 e 13): vengono
istituiti un ispettorato generale a livello centrale che
subentra alla attuale direzione generale per l'economia
montana e per le foreste; compartimenti a livello regionale;
distretti a livello provinciale od interprovinciale e vengono
potenziate le stazioni a livello comunale od intercomunale;
h) le scuole (articoli 10 e 14): vengono potenziate
ed ammodernate mediante l'istituzione di un istituto superiore
a livello post-universitario per la formazione e
l'aggiornamento dei quadri direttivi e dirigenti (ufficiali);
la razionalizzazione ed il coordinamento dell'istituto per la
formazione e l'aggiornamento degli ispettori e dei
sovrintendenti e la scuola allievi guardie e la previsione che
alla loro organizzazione e gestione partecipino le
rappresentanze sindacali;
i) il capo del Corpo e il capo in seconda (articolo
11): vengono definite le competenze e le funzioni del capo del
Corpo-direttore generale dei servizi forestali che lo
delineano quale massimo momento unitario di tutta la struttura
articolata nelle sue due inscindibili e paritetiche componenti
(tecnica e di polizia) prevedendo altresì che a questo
incarico venga chiamato un prefetto.
La scelta di una provenienza esterna all'Amministrazione
del massimo vertice del Corpo, collaudata norma in altre forze
di polizia, non è e non vuole essere segno di sfiducia nei
vertici dell'Amministrazione
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stessa, ma si propone il raggiungimento di almeno tre
obiettivi qualificanti:
recuperare lo spirito unitario e statuale del Corpo
che, pur sempre ribadito e richiamato, è venuto di fatto ad
affievolirsi fortemente;
favorire il coordinamento con la comune casa delle
forze di polizia: il Ministero dell'interno;
evitare la formazione di cordate interne per la scalata
del vertice e, conseguentemente, la contrapposizione di un
gruppo "vincente" ad un gruppo "perdente", evento sempre
negativo per la unitarietà e la funzionalità di un Corpo;
drammatico per un Corpo esiguo e fortemente articolato.
Proprio per evitare un simile evento paralizzante si
prevede altresì che tutti i dirigenti superiori (intendenti
generali) del Corpo si avvicendino nelle funzioni di capo in
seconda e che, all'atto del collocamento a riposo, vengano
loro riconosciute le qualifiche superiori, così come già in
altre forze di polizia.
Pertanto la consapevole scelta di precludere l'accesso al
massimo vertice del Corpo dall'interno dell'Amministrazione,
punitiva solo ad una lettura superficiale, viene a delinerasi
quale punto qualificante della riforma e presupposto per
plasmare una struttura omogenea, coesa e funzionale;
l) le modalità e requisiti di accesso (articoli 16,
17, 18, 19 e 21): vengono stabilite le modalità di accesso
dall'esterno mediante concorso pubblico e successiva frequenza
di corsi di formazione della durata di nove mesi per il
personale direttivo, di diciotto mesi per gli ispettori e di
dodici mesi per le guardie, mentre per il ruolo sovrintendenti
l'accesso avviene solo dall'interno previa frequenza di un
corso della durata di sei mesi, similarmente a quanto previsto
per il personale della polizia di Stato di pari ruolo;
m) i diritti sindacali e comportamento politico
(articolo 24): viene riconosciuto a tutti gli appartenenti al
Corpo l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali,
eccettuato l'esercizio del diritto di sciopero, in analogia a
quanto previsto per il Corpo di polizia penitenziaria ed in
armonia ai princìpi dettati dalla legge 6 marzo 1992, n.
216;
n) il regolamento organico e di servizio (articolo
27): recepisce per la quasi totalità le norme ed i princìpi
vigenti per il personale della polizia di Stato che vengono
pertanto estesi, con opportuni adattamenti, al personale
forestale;
o) l'istituzione dell'ente di assistenza (articolo
34): per l'attuazione degli interventi di protezione sociale
nei confronti del personale;
p) l'istituzione del servizio di leva nel Corpo
(articolo 35): per dare la possibilità ai giovani di leva di
svolgere il servizio militare nel Corpo forestale così come
avviene già per gli altri corpi di polizia;
q) il trattamento economico (articoli 22 e 30):
oggetto di contrattazione sindacale; viene comunque confermata
la sua omogeneità, sia per il personale con funzioni di
polizia che per il personale di supporto, al trattamento
economico del personale di pari qualifica della polizia di
Stato;
r) le norme transitorie (articoli 28, 31, 32, 33 e
36): regolamentano il passaggio del personale in servizio nei
nuovi ruoli del Corpo e del Servizio autonomo centrale
forestale, ovvero, in alternativa, ad altre amministrazioni
statali e regionali nonché l'anticipata cessazione dal
servizio del personale medesimo; prevedono altresì il
mutamento delle denominazioni vigenti ed il trasferimento dei
beni e delle funzioni della soppressa direzione generale per
l'economia montana e per le foreste al nuovo Corpo e Servizio
autonomo centrale forestale;
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s) l'abrogazione di norme (articolo 37): vengono
abrogate tutte le norme e disposizioni vigenti per il Corpo
forestale dello Stato in contrasto con le norme ed i princìpi
della presente legge.
Al fine di darne una chiara ed immediata visione si allega
una tabella ove viene schematizzato l'organigramma della nuova
struttura del Corpo di polizia fore-
stale così come delineata nella presente proposta di
riforma.
Onorevoli colleghi! Ci onoriamo pertanto di chiedere il
vostro contributo per il perfezionamento della presente
proposta di legge e per la sua approvazione, coscienti che sia
i Forestali che la difesa operativa dell'ambiente naturale non
possono ulteriormente attendere.
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... (omissis) ...
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