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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1975
DDL0495-0002
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di legge,
  che riforma e rifonda, mutandone anche la denominazione, il
  Corpo forestale dello Stato, benemerito Corpo che da oltre 158
  anni opera nel campo della difesa dell'ambiente naturale e
  forestale e che attualmente trae il suo ordinamento dal
  decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e dall'obsoleto ed
  anacronistico regolamento per l'applicazione della legge 13
  dicembre 1928, n. 3141, approvato con regio decreto 3 ottobre
  1929, n. 1997, si intendono raggiungere le seguenti
  finalità:
      1) riorganizzare il Corpo forestale dello Stato sulla
  base dei princìpi ispiratori della riforma della Polizia di
  Stato voluta ed approvata dalla grande maggioranza del
  Parlamento, uniformando, tra
  l'altro, l'ordinamento del personale dei vari ruoli del
  Corpo;
      2) restituire al Corpo forestale dello Stato la sua piena
  funzionalità operativa e tecnica in un settore, quale la
  protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale in
  particolare, che gli è sempre stato proprio per affinità
  elettiva, culturale, professionale e per tradizione
  storica;
      3) dare al Ministero dell'ambiente, attualmente "cieco" e
  "sordo", la possibilità di avvalersi funzionalmente di una
  struttura capillare, quale quella di 1.200 stazioni forestali,
  che possa fornirgli un monitoraggio completo ed immediato
  dello stato del territorio e dell'ambiente naturale, pur
  esaltando l'attuale e storica collocazione e dipendenza del
  Corpo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
 
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      4) razionalizzare l'impiego del personale recuperandolo
  interamente ai compiti di vigilanza e tutela forestale ed
  ambientale mediante l'individuazione di specifici profili
  professionali per tutto il personale che espleta funzioni di
  polizia e l'istituzione di ruoli di supporto che prevedono
  tutte le professionalità (tecniche, amministrative e
  scientifiche) ed a tutti i livelli (dirigenziali, direttivi ed
  esecutivi) per il raggiungimento delle finalità
  istituzionali.
    Onorevoli colleghi!  La proposta di legge che ci onoriamo di
  sottoporre alla vostra approvazione accoglie quindi le
  aspettative dei Forestali dello Stato che ormai da anni
  sollecitano la riforma del Corpo e che ora, dopo quella della
  polizia di Stato e della polizia penitenziaria, a buon diritto
  può e deve essere attuata.  Riforma che oggi però non può
  prescindere dal confronto con le nuove realtà
  politicoistituzionali quali l'attuazione dell'istituto
  regionale, l'istituzione del Ministero dell'ambiente e
  soprattutto la riforma della polizia che vede il Corpo
  forestale dello Stato inserito a pieno titolo ed a buon
  diritto tra le forze di polizia dello Stato.
    Queste nuove realtà politiche ed istituzionali ed il
  particolare "momento ecologico" che la nostra società sta
  vivendo, momento nel quale la tutela delle risorse naturali
  rappresenta senza dubbio un problema prioritario, hanno
  sollecitato il legislatore a fare sempre più riferimento
  operativo proprio al Corpo forestale dello Stato,
  attribuendogli nuovi e più attuali compiti.  Così anche dopo
  l'attuazione dell'istituto regionale numerose sono le leggi
  che confermano questa scelta politica di responsabilizzare
  sempre più il Corpo in materia di difesa e tutela
  dell'ambiente e non solo di questa.
    Basti qui citare la legge che gli attribuisce la difesa dei
  boschi dagli incendi (legge 1^ marzo 1975, n. 47), la legge
  che gli demanda la protezione della fauna selvatica (legge 11
  febbraio 1992, n. 157) o quelle che chiamano il Corpo ad
  operare nel settore della prevenzione e repressione delle
  sofisticazioni alimentari (decreto-legge 18 giugno 1986,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
  462) e del commercio internazionale delle specie animali e
  vegetali in via di estinzione (legge 7 febbraio 1992, n.
  150).
    Il Corpo forestale dello Stato proprio per la particolare
  organizzazione capillare dei suoi 1.200 Comandi stazione, per
  la sua confermata natura di forza di polizia dello Stato
  (legge 1^ aprile 1981, n. 121), per il naturale bagaglio di
  esperienze del suo personale, svolge oggi un ruolo sempre più
  importante nell'ampio contesto della difesa dell'ambiente.
    Da quanto brevemente esposto derivano una constatazione di
  base ed un preciso suggerimento.
    Si constata cioè l'importanza dei compiti via via affidati
  al Corpo forestale dello Stato nel settore della difesa
  dell'ambiente sino a giungere alla legge istitutiva del
  Ministero dell'ambiente che ha voluto affidare al Corpo lo
  specifico ed ambizioso compito della difesa del patrimonio
  naturalistico nazionale (articolo 8, comma 4, della legge 8
  luglio 1986, n. 349) ed alla recente legge quadro sulle aree
  protette che gli ha affidato, in via esclusiva, la
  sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo
  internazionale e nazionale ed, in via preferenziale, la
  sorveglianza delle aree protette regionali (articoli 21 e 27
  della legge 6 dicembre 1991, n. 394).
    Di conseguenza, quindi, proprio nella prospettiva di una
  nuova politica di protezione della natura culminata nella
  istituzione del nuovo Ministero, si appalesa indispensabile
  rafforzare, per motivi di opportunità politica e di logica, le
  strutture e gli organici del Corpo.
    Una opportunità ed una logica che si impongono sotto i
  profili finanziario (quello di avere già disponibili delle
  strutture e degli uomini felicemente collaudati da anni e
  quindi poter contenere le spese dello Stato), della efficienza
  (consolidata e riconosciuta esperienza ultra centenaria nella
  difesa del patrimonio naturale), della immediatezza di impiego
  (ottomila uomini addestrati, con opportuna e capillare
  dislocazione sul territorio).
    Oggi quindi una ristrutturazione ed un potenziamento del
  Corpo, alla luce delle
 
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  nuove realtà e competenze, si impongono per rendere sempre
  più valido l'apporto dei Forestali alla battaglia ecologica
  nella quale la lotta contro gli incendi boschivi, gli
  inquinamenti delle acque, i predatori indiscriminati della
  flora e della fauna, la speculazione edilizia nelle zone di
  interesse ecologico e paesaggistico, costituiscono solo una
  componente qualificante.
    La ristrutturazione di cui all'unita proposta di legge
  interessa quindi i seguenti punti salienti e
  caratterizzanti:
        a)  la denominazione (articolo 1): con essa si
  vogliono rendere immediatamente chiare la natura e le finalità
  istitutive del Corpo;
        b)  i compiti (articolo 2): ben delineati e
  delimitati dalle funzioni trasferite alle regioni e quindi
  compiti di difesa dell'ambiente inteso nella sua globalità.
  L'articolo è di fatto un testo unico delle competenze
  attribuite al Corpo da svariati provvedimenti legislativi
  succedutisi nel tempo;
        c)  la dipendenza (articolo 3): viene mantenuta per
  tradizione, funzionalità ed economicità dal Ministro
  dell'agricoltura e delle foreste, ma, alla luce delle nuove
  realtà istituzionali, si prevede una dipendenza funzionale ed
  operativa specifica nel servizio di polizia ecologica ed
  ambientale dal Ministro dell'ambiente;
        d)  i rapporti con le regioni (articolo 4): sono ben
  delimitati al fine di non invadere la competenza primaria di
  queste nel settore forestale; si prevede nel contempo però la
  possibilità di intervento tecnico del Corpo in settori di alta
  e specifica competenza professionale su richiesta delle
  regioni stesse;
        e)  il personale con funzioni di polizia (articoli 5
  e 25): viene garantita una struttura operativa omogenea
  attraverso la parità di stato giuridico, regolamentare e
  professionale da attuarsi con appositi decreti legislativi che
  individuino le specifiche attribuzioni, per ciascun ruolo,
  delle relative qualifiche da armonizzarsi alle previsioni
  della legge 11 luglio 1980, n. 312 e della legge 6 marzo 1992,
  n. 216 e ne vengono fissati e potenziati gli organici da
  raggiungersi in dieci anni;
        f)  il personale con funzioni di supporto (articolo
  29): viene istituito il servizio autonomo centrale forestale
  costituito da personale dei ruoli tecnici, amministrativi,
  professionali e tecnico-professionali di supporto al Corpo ed
  alla  ex  azienda di Stato per le foreste demaniali e ne
  vengono stabiliti gli organici e la dipendenza che, così come
  per il restante personale che espleta funzioni di polizia, è
  prevista dal capo del Corpo;
        g)  le strutture (articoli 10, 12 e 13): vengono
  istituiti un ispettorato generale a livello centrale che
  subentra alla attuale direzione generale per l'economia
  montana e per le foreste; compartimenti a livello regionale;
  distretti a livello provinciale od interprovinciale e vengono
  potenziate le stazioni a livello comunale od intercomunale;
        h)  le scuole (articoli 10 e 14): vengono potenziate
  ed ammodernate mediante l'istituzione di un istituto superiore
  a livello post-universitario per la formazione e
  l'aggiornamento dei quadri direttivi e dirigenti (ufficiali);
  la razionalizzazione ed il coordinamento dell'istituto per la
  formazione e l'aggiornamento degli ispettori e dei
  sovrintendenti e la scuola allievi guardie e la previsione che
  alla loro organizzazione e gestione partecipino le
  rappresentanze sindacali;
        i)  il capo del Corpo e il capo in seconda (articolo
  11): vengono definite le competenze e le funzioni del capo del
  Corpo-direttore generale dei servizi forestali che lo
  delineano quale massimo momento unitario di tutta la struttura
  articolata nelle sue due inscindibili e paritetiche componenti
  (tecnica e di polizia) prevedendo altresì che a questo
  incarico venga chiamato un prefetto.
    La scelta di una provenienza esterna all'Amministrazione
  del massimo vertice del Corpo, collaudata norma in altre forze
  di polizia, non è e non vuole essere segno di sfiducia nei
  vertici dell'Amministrazione
 
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  stessa, ma si propone il raggiungimento di almeno tre
  obiettivi qualificanti:
        recuperare lo spirito unitario e statuale del Corpo
  che, pur sempre ribadito e richiamato, è venuto di fatto ad
  affievolirsi fortemente;
        favorire il coordinamento con la comune casa delle
  forze di polizia: il Ministero dell'interno;
        evitare la formazione di cordate interne per la scalata
  del vertice e, conseguentemente, la contrapposizione di un
  gruppo "vincente" ad un gruppo "perdente", evento sempre
  negativo per la unitarietà e la funzionalità di un Corpo;
  drammatico per un Corpo esiguo e fortemente articolato.
    Proprio per evitare un simile evento paralizzante si
  prevede altresì che tutti i dirigenti superiori (intendenti
  generali) del Corpo si avvicendino nelle funzioni di capo in
  seconda e che, all'atto del collocamento a riposo, vengano
  loro riconosciute le qualifiche superiori, così come già in
  altre forze di polizia.
    Pertanto la consapevole scelta di precludere l'accesso al
  massimo vertice del Corpo dall'interno dell'Amministrazione,
  punitiva solo ad una lettura superficiale, viene a delinerasi
  quale punto qualificante della riforma e presupposto per
  plasmare una struttura omogenea, coesa e funzionale;
        l)  le modalità e requisiti di accesso (articoli 16,
  17, 18, 19 e 21): vengono stabilite le modalità di accesso
  dall'esterno mediante concorso pubblico e successiva frequenza
  di corsi di formazione della durata di nove mesi per il
  personale direttivo, di diciotto mesi per gli ispettori e di
  dodici mesi per le guardie, mentre per il ruolo sovrintendenti
  l'accesso avviene solo dall'interno previa frequenza di un
  corso della durata di sei mesi, similarmente a quanto previsto
  per il personale della polizia di Stato di pari ruolo;
        m)  i diritti sindacali e comportamento politico
  (articolo 24): viene riconosciuto a tutti gli appartenenti al
  Corpo l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali,
  eccettuato l'esercizio del diritto di sciopero, in analogia a
  quanto previsto per il Corpo di polizia penitenziaria ed in
  armonia ai princìpi dettati dalla legge 6 marzo 1992, n.
  216;
        n)  il regolamento organico e di servizio (articolo
  27): recepisce per la quasi totalità le norme ed i princìpi
  vigenti per il personale della polizia di Stato che vengono
  pertanto estesi, con opportuni adattamenti, al personale
  forestale;
        o)  l'istituzione dell'ente di assistenza (articolo
  34): per l'attuazione degli interventi di protezione sociale
  nei confronti del personale;
        p)  l'istituzione del servizio di leva nel Corpo
  (articolo 35): per dare la possibilità ai giovani di leva di
  svolgere il servizio militare nel Corpo forestale così come
  avviene già per gli altri corpi di polizia;
        q)  il trattamento economico (articoli 22 e 30):
  oggetto di contrattazione sindacale; viene comunque confermata
  la sua omogeneità, sia per il personale con funzioni di
  polizia che per il personale di supporto, al trattamento
  economico del personale di pari qualifica della polizia di
  Stato;
        r)  le norme transitorie (articoli 28, 31, 32, 33 e
  36): regolamentano il passaggio del personale in servizio nei
  nuovi ruoli del Corpo e del Servizio autonomo centrale
  forestale, ovvero, in alternativa, ad altre amministrazioni
  statali e regionali nonché l'anticipata cessazione dal
  servizio del personale medesimo; prevedono altresì il
  mutamento delle denominazioni vigenti ed il trasferimento dei
  beni e delle funzioni della soppressa direzione generale per
  l'economia montana e per le foreste al nuovo Corpo e Servizio
  autonomo centrale forestale;
 
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        s)  l'abrogazione di norme (articolo 37): vengono
  abrogate tutte le norme e disposizioni vigenti per il Corpo
  forestale dello Stato in contrasto con le norme ed i princìpi
  della presente legge.
    Al fine di darne una chiara ed immediata visione si allega
  una tabella ove viene schematizzato l'organigramma della nuova
  struttura del Corpo di polizia fore-
  stale così come delineata nella presente proposta di
  riforma.
    Onorevoli colleghi!  Ci onoriamo pertanto di chiedere il
  vostro contributo per il perfezionamento della presente
  proposta di legge e per la sua approvazione, coscienti che sia
  i Forestali che la difesa operativa dell'ambiente naturale non
  possono ulteriormente attendere.
 
                               Pag. 6
 
                      ...  (omissis) ...
 
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