| (Natura del Corpo e compiti istituzionali).
1. Il Corpo di polizia forestale è Corpo armato civile
con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai
propri fini istituzionali, fa parte integrante delle forze di
polizia dello Stato ed ha il compito di:
a) prevenire, ricercare e denunziare le violazioni
compiute in danno dell'ambiente naturale con particolare
riguardo al patrimonio naturalistico e forestale;
b) vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole
leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse
politico-ambientale e politico-forestale;
c) sorvegliare i territori delle aree naturali
terrestri protette di rilievo internazionale e nazionale e,
più in generale, il demanio naturalistico dello Stato;
d) organizzare e gestire il servizio aereo di
spegnimento degli incendi boschivi;
e) concorrere alla vigilanza in mare per fini di
polizia ambientale, ecologica ed ittica;
f) concorrere alla sorveglianza delle aree naturali
marine protette;
g) concorrere al servizio di vigilanza sulla
disciplina della produzione e del commercio dei prodotti
agrari, forestali ed alimentari ed alla repressione delle
relative frodi;
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h) concorrere ai servizi di pubblico soccorso e di
protezione civile;
i) concorrere, a richiesta delle competenti
autorità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
l) eseguire tutti gli altri servizi di vigilanza e
tutela per i quali sia dalle leggi richiesto il suo
intervento.
2. Il Corpo di polizia forestale, in particolare, vigila
sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei
provvedimenti della pubblica autorità in materia forestale,
venatoria, ittica, idraulica, fluviale, lacuale, mineraria,
agraria, fitosanitaria, veterinaria, zoofila e
paesaggistica.
3. Il Corpo di polizia forestale può essere altresì
impiegato per l'espletamento di funzioni tecniche ed
amministrative di competenza dello Stato in materia di aree
naturali protette.
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