| (Rapporti con le regioni).
1. Il Corpo di polizia forestale, nell'ambito delle
proprie finalità istituzionali, collabora con le regioni. Esse
possono richiedere,
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con le modalità previste dal regolamento, l'intervento
tecnico del Corpo limitatamente all'esercizio delle funzioni
inerenti:
a) alla prevenzione ed allo spegnimento degli
incendi boschivi;
b) alla sorveglianza dei territori delle aree
naturali protette regionali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le modalità del
concorso finanziario delle regioni per l'intervento tecnico
del Corpo di polizia forestale.
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