| (Personale del Corpo e suo ordinamento).
1. Il personale del Corpo di polizia forestale è
suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo degli ufficiali: dirigenti e direttivi;
b) ruolo degli ispettori;
c) ruolo dei sovrintendenti;
d) ruolo degli assistenti e delle guardie
forestali.
2. Il ruolo degli ufficiali è ordinato nelle seguenti
qualifiche dirigenziali e funzionali:
a) dirigenti:
1) intendente generale forestale;
2) intendente capo forestale;
b) direttivi:
1) intendente capo aggiunto forestale;
2) intendente superiore forestale;
3) intendente forestale;
4) vice intendente forestale.
3. Il ruolo degli ispettori è ordinato nelle seguenti
qualifiche funzionali:
a) ispettore capo;
b) ispettore principale;
Pag. 10
c) ispettore;
d) vice ispettore.
4. Il ruolo dei sovrintendenti è ordinato nelle seguenti
qualifiche funzionali:
a) sovrintendente capo;
b) sovrintendente principale;
c) sovrintendente;
d) vice sovrintendente.
5. Il ruolo degli assistenti e guardie è ordinato nelle
seguenti qualifiche funzionali:
a) assistente capo UPG;
b) assistente capo;
c) assistente;
d) guardia scelta;
e) guardia forestale.
6. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di
polizia forestale espletano i servizi di istituto con parità
di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di
progressione di carriera.
7. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, è delegato ad
adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale
del Corpo di polizia forestale, da armonizzare, con gli
opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2,
3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e nell'osservanza
delle norme e dei princìpi di cui agli articoli 2 e 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, e delle specifiche attribuzioni,
per ciascun ruolo, delle relative qualifiche.
8. Al personale del Corpo di polizia forestale si applicano
le norme di cui al capo II, titolo III, parte I, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Pag. 11
9. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla
presente legge, al personale del Corpo di polizia forestale si
applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli
impiegati civili dello Stato.
10. I ruoli e le qualifiche di cui al presente articolo
potranno essere rivisti dal Governo della Repubblica
nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi di cui
alla legge 6 marzo 1992, n. 216.
| |