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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1980
DDL0495-0007
Progetto di legge Camera n. 495 - testo presentato - (DDL11-495)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C495. TESTIPDL
...C495.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC495 ZZ11 ZZPD ZZPR
           (Personale del Corpo e suo ordinamento).
      1.  Il personale del Corpo di polizia forestale è
  suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
        a)  ruolo degli ufficiali: dirigenti e direttivi;
        b)  ruolo degli ispettori;
        c)  ruolo dei sovrintendenti;
        d)  ruolo degli assistenti e delle guardie
  forestali.
    2.  Il ruolo degli ufficiali è ordinato nelle seguenti
  qualifiche dirigenziali e funzionali:
        a)  dirigenti:
        1) intendente generale forestale;
        2) intendente capo forestale;
        b)  direttivi:
        1) intendente capo aggiunto forestale;
        2) intendente superiore forestale;
        3) intendente forestale;
        4) vice intendente forestale.
    3.  Il ruolo degli ispettori è ordinato nelle seguenti
  qualifiche funzionali:
        a)  ispettore capo;
        b)  ispettore principale;
 
                              Pag. 10
 
        c)  ispettore;
        d)  vice ispettore.
    4.  Il ruolo dei sovrintendenti è ordinato nelle seguenti
  qualifiche funzionali:
        a)  sovrintendente capo;
        b)  sovrintendente principale;
        c)  sovrintendente;
        d)  vice sovrintendente.
    5.  Il ruolo degli assistenti e guardie è ordinato nelle
  seguenti qualifiche funzionali:
        a)  assistente capo UPG;
        b)  assistente capo;
        c)  assistente;
        d)  guardia scelta;
        e)  guardia forestale.
    6.  Il personale maschile e quello femminile del Corpo di
  polizia forestale espletano i servizi di istituto con parità
  di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di
  progressione di carriera.
    7.  Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali
  maggiormente rappresentative del personale, è delegato ad
  adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
  provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale
  del Corpo di polizia forestale, da armonizzare, con gli
  opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2,
  3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e nell'osservanza
  delle norme e dei princìpi di cui agli articoli 2 e 3 della
  legge 6 marzo 1992, n. 216, e delle specifiche attribuzioni,
  per ciascun ruolo, delle relative qualifiche.
    8.  Al personale del Corpo di polizia forestale si applicano
  le norme di cui al capo II, titolo III, parte I, del decreto
  del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
  successive modificazioni ed integrazioni.
 
                              Pag. 11
 
    9.  Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla
  presente legge, al personale del Corpo di polizia forestale si
  applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli
  impiegati civili dello Stato.
    10.  I ruoli e le qualifiche di cui al presente articolo
  potranno essere rivisti dal Governo della Repubblica
  nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi di cui
  alla legge 6 marzo 1992, n. 216.
 
DATA=920430 FASCID=DDL11-495 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0495 TOTPAG=0046 TOTDOC=0041 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=012 PAGFIN=0011 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=049500 00 FASCIDC=11DDL0495 SORTNAV=0049500 000 00000 ZZDDLC495 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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