| (Qualifiche e funzioni di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza).
1. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2
dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale
del Corpo di polizia forestale riveste in ogni tempo e luogo
in modo permanente le seguenti qualifiche:
a) ufficiali di polizia giudiziaria: ufficiali, ad
esclusione degli intendenti generali; ispettori;
sovrintendenti ed assistenti capi UPG;
b) agenti di polizia giudiziaria: assistenti e
guardie.
2. Il personale del Corpo di polizia forestale, nell'ambito
dei contingenti di cui all'articolo 17 della legge 1^ aprile
1981, n. 121, e ad integrazione dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è chiamato a far
parte delle sezioni di polizia giudiziaria di cui alla lettera
b), comma 1, dell'articolo 56 del codice di procedura
penale.
3. Tutto il personale del Corpo di polizia forestale
riveste, in ogni tempo e luogo ed in modo permanente, la
qualifica di agente di pubblica sicurezza.
4. Il titolare del distretto forestale è componente del
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di
cui all'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121.
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